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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23115/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dirigenti psicologi, già titolari di rapporti convenzionali con ex unità sanitarie locali e successivamente immessi in ruolo ai sensi della legge n. 207 del 1985, hanno agito per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata prima dell’inquadramento, con conseguente ricostruzione della carriera e regolarizzazione contributiva. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stata confermata la decisione, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente assorbito gli altri motivi di gravame nella sola questione di costituzionalità; (ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985, sostenendo che il successivo d.P.C.M. 8 marzo 2001 e l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato, avrebbero riconosciuto l’anzianità pre-ruolo ad altre categorie sanitarie convenzionate e che, quindi, anche per gli psicologi si sarebbe determinata una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la censura dei ricorrenti non riguardava la mancata decisione su una domanda, ma una diversa interpretazione delle norme di riferimento e la mancata considerazione di argomenti difensivi, profilo che non integra il vizio denunciato in cassazione. Ha inoltre respinto la doglianza sulla disciplina sostanziale: ha ribadito che il rapporto convenzionale con le USL non è un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto libero-professionale di collaborazione coordinata e continuativa; l’inquadramento straordinario ex art. 3 della legge n. 207 del 1985 costituisce il primo accesso al rapporto di impiego e la norma esclude espressamente ogni riconoscimento di anzianità, sicché non è possibile equiparare la posizione dei ricorrenti a quella del personale dipendente ai fini della ricostruzione di carriera. Ha infine ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, perché il d.P.C.M. 8 marzo 2001 riguarda categorie professionali diverse e ha contenuto di stretta interpretazione, non estensibile agli psicologi convenzionati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per quanto emerge dal testo, è stata anche data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile come omessa pronuncia solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o su un motivo decisivo; non quando si contesti l’omessa considerazione di argomenti difensivi o una diversa interpretazione giuridica.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La carenza motivazionale in iure consente solo il potere correttivo e integrativo della Corte, non la configurazione del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 3 della legge n. 207 del 1985

    "con l’esclusione di ogni riconoscimento di anzianità"

    L’inquadramento straordinario del personale già convenzionato avviene nella posizione funzionale iniziale e non comporta riconoscimento dell’anzianità maturata in base al pregresso rapporto convenzionale.

  • art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti e dal d.P.C.M. attuativo come disciplina concernente altre categorie sanitarie, non estensibile ai ricorrenti.

  • d.lgs. n. 254 del 2000

    Richiamato solo per la modifica dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e per il confronto tra discipline speciali diverse.

  • d.P.C.M. 8 marzo 2001

    Ha portata speciale e si applica alle categorie professionali espressamente indicate; non incide direttamente sulla posizione dei ricorrenti e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • legge n. 207 del 1985

    È la legge che disciplina l’inquadramento straordinario del personale non di ruolo già convenzionato, con esclusione del riconoscimento dell’anzianità.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame; non ricorre se la parte si duole soltanto della mancata considerazione di specifici argomenti difensivi a sostegno della tesi prospettata.
  • Quando una norma speciale prevede espressamente l’inquadramento di personale già convenzionato con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, essa non può essere interpretata nel senso di consentire una ricostruzione della carriera fondata sul pregresso rapporto convenzionale.
  • Il rapporto convenzionale tra azienda sanitaria e professionista sanitario, pur funzionale al servizio pubblico, conserva natura libero-professionale e non si trasforma automaticamente in rapporto di pubblico impiego per il solo fatto di presentare alcuni tratti analoghi alla subordinazione.
  • Il raffronto ai fini della disparità di trattamento costituzionalmente rilevante richiede situazioni realmente omogenee: disposizioni speciali riferite a categorie professionali diverse non costituiscono un valido tertium comparationis se hanno diverso ambito soggettivo e oggettivo.
  • Le norme di stretta interpretazione dettate per specifiche categorie di professionisti sanitari non possono essere applicate in via analogica o estensiva ad altri soggetti non espressamente contemplati.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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