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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'errore revocatorio: l'ordinanza impugnata non era viziata da una svista materiale o percettiva, ma da una valutazione interpretativa del ricorso originario e degli atti processuali, non sindacabile con revocazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano ottenuto in via monitoria decreti ingiuntivi per il pagamento di retribuzioni maturate tra agosto 2009 e febbraio 2010, fondati su precedenti sentenze del Tribunale di Roma che avevano riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società e una interposizione di manodopera. In opposizione, il Tribunale aveva revocato i decreti e rigettato le domande; la Corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dei lavoratori rilevando, tra l'altro, che le sentenze poste a base del monitorio erano state riformate in altri giudizi e che il periodo retributivo rivendicato era successivo. Il precedente ricorso per cassazione dei lavoratori era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 22403/2020 per mancata indicazione, nel ricorso, del dove, come e in quali termini fosse stata proposta la domanda asseritamente omessa dai giudici di merito. Con il ricorso per revocazione i lavoratori hanno dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità fosse frutto di un errore percettivo della Corte di cassazione nella lettura del ricorso originario; la società ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse e comunque l'inammissibilità, sostenendo che il ricorso facesse leva su un'errata interpretazione degli atti e non su un errore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento monitorio azionato dai lavoratori per ottenere decreti ingiuntivi sulle retribuzioni

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per escludere l'operatività dell'effetto espansivo esterno del giudicato nel contesto descritto dalla resistente

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel precedente ricorso per cassazione come vizio di omessa pronuncia

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha escluso che sussistessero i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dal ricorso originario, la cui mancanza aveva determinato l'inammissibilità

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    delimita l'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione, che deve essere una svista materiale, decisiva, evidente e non frutto di valutazioni giuridiche o interpretative

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 1456 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 1206 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 2077 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 2099 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nel precedente ricorso per cassazione tra le norme asseritamente violate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista di fatto immediatamente percepibile e obiettiva, non una diversa lettura degli atti processuali o una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammissibile quando la censura, anche se formulata come errore percettivo, mira in realtà a contestare l'interpretazione del ricorso originario o delle risultanze processuali.
  • Per integrare il vizio revocatorio, l'errore deve essere decisivo, non riguardare un punto controverso già deciso e non richiedere argomentazioni induttive o attività ermeneutica per essere percepito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare dalla mancata specifica indicazione, nel ricorso, degli elementi necessari a rendere autosufficiente la censura, come il dove, come e in quali termini la domanda sia stata formulata nei gradi di merito.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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