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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza che aveva ammesso l'oblazione e dichiarato estinte le contravvenzioni per Conti e Zangoli. L'eccezione principale riguarda l'omessa e insufficiente motivazione del Tribunale sulla "gravità del fatto" ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., comma 4: il PM ha rilevato plurime contestazioni analoghe nei sei mesi precedenti (tre contestazioni riferite al medesimo fatto/imbarcazione), che avrebbero dovuto indurre al rigetto dell'oblazione; il Tribunale invece si era limitato a ritenere la cessazione della situazione di pericolo (richiamando il rientro in porto) senza confrontarsi specificamente con gli argomenti del PM relativi alla gravità e alla reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata per carenza motivazionale relativa alla valutazione della gravità del fatto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini in diversa composizione. In sede di nuovo esame il Tribunale dovrà valutare specificamente, misurandosi con le argomentazioni del PM e con i parametri dell'art. 133 cod. pen., se sussistano i presupposti per ammettere l'oblazione o se, invece, revocare l'ammissione e procedere nel giudizio ordinario.

Norme richiamate

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per il provvedimento impugnato che dichiara non doversi procedere ai sensi dell'oblazione; riguarda le decisioni del giudice penale in ordine al non doversi procedere.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Regola l'oblazione facoltativa: la sua operatività è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che deve verificare condizioni formali e l'assenza di elementi ostativi; se il PM si oppone l'accoglimento richiede una motivazione specifica sulla "gravità del fatto".

  • art. 1231 cod. nav.

    Contravvenzione contestata al comandante per non aver assicurato equipaggio numericamente e qualitativamente idoneo per la conduzione delle macchine a bordo.

  • art. 201 d.P.R. n. 435 del 1991

    Norma regolamentare richiamata in relazione agli obblighi di sicurezza e organico di bordo, collegata alla fattispecie di reato navale contestata.

  • art. 40 cod. pen. (cpv.)

    Richiamato per spiegare la responsabilità di Zangoli quale armatore per non avere impedito la navigazione in condizioni irregolari; indica i presupposti della responsabilità per il fatto altrui/omissione nel contesto rilevante.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della gravità del fatto; i parametri di questo articolo devono essere considerati dal giudice quando valuta l'ammissione all'oblazione in rapporto alla gravità.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero si oppone all'oblazione sollevando la gravità del fatto, il giudice deve motivare in modo specifico e puntuale la propria valutazione sulla gravità, confrontandosi con gli argomenti del PM.
  • La sola cessazione di una situazione di pericolo (es. rientro in porto) non è di per sé sufficiente a giustificare l'ammissione all'oblazione quando sussistono elementi che indicano la particolare gravità o reiterazione del comportamento.
  • Condotte analoghe o reiterate nel breve periodo possono essere valutate come indice di maggiore intensità colpevole e rilevare negativamente nella valutazione della gravità ai fini dell'oblazione.
  • L'ammissione all'oblazione è discrezionale: il giudice può accoglierla o respingerla, ma deve sempre dimostrare di avere esaminato i presupposti normativi e le opposizioni del PM; carenze motivazionali sono causa di annullamento e rinvio in Cassazione.
  • In caso di annullamento per carenza motivazionale sul punto della gravità, il giudice di merito, nel nuovo giudizio, può sia confermare l'oblazione sia revocarla e procedere con il giudizio ordinario, purché motivi adeguatamente la decisione.

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