Cassazione Penale, Sentenza n. 19206/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 22/12/2020. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 591 e 624 c.p.p. (limiti dell'impugnazione) e, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., sosteneva che la Corte distrettuale aveva errato ritenendo che il precedente annullamento della Corte di cassazione avesse determinato un giudicato progressivo anche in relazione al reato di minaccia (art. 612 c.p.), con la conseguenza di dichiarare inammissibile l'appello su quel capo. In sostanza, Di Donna censurava l'erronea affermazione che la riqualificazione e la precedente pronuncia di cassazione avessero già deciso sulla responsabilità per il reato di minaccia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza di annullamento della Sesta Sezione aveva fatto riferimento ai "fatti di cui al capo A" in senso plurale, includendo quindi anche le minacce contestate, e che la riqualificazione in resistenza (art. 337 c.p.) aveva interessato più fattispecie. Pertanto la Corte d'appello ha errato nel ritenere formato il giudicato progressivo sul reato di minaccia. La sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente al reato di minaccia, e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame su quel capo.
Norme richiamate
Il reato originariamente contestato in relazione ai fatti del capo A; la Corte ha chiarito che la riqualificazione e le questioni processuali precedenti devono essere attentamente correlate ai singoli capi d'imputazione.
Reato di minaccia grave; oggetto dell'annullamento parziale perché la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che su tale reato si fosse formato giudicato progressivo.
Norma di riqualificazione richiamata dalla Corte d'appello (resistenza a pubblico ufficiale) che integra anche la minaccia tra gli elementi della fattispecie, con implicazioni sul rapporto tra diversi capi contestati.
Richiamato dalla Cassazione in relazione alla censura che aveva portato all'annullamento precedente: la Corte aveva ritenuto fondata la doglianza per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto.
Norma richiamata nel ricorso circa i termini e i motivi di impugnazione; il ricorso denuncia inosservanza di questa norma nell'applicazione da parte della Corte distrettuale.
Ulteriore norma processuale richiamata nel ricorso in tema di mezzi e limiti d'impugnazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti dell'impugnazione in relazione alla sentenza precedente; il ricorrente ha formulato le doglianze nei limiti consentiti da questa disposizione.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)
Norma che ha consentito la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione; nell'atto essa ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, parere poi non seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento della Cassazione fa riferimento a "capo" o "fatti" al plurale, non si può automaticamente assumere che il giudicato conseguente comprenda tutte le distinte fattispecie o capi: occorre verificare se la decisione intervenuta abbia espressamente deciso sulla specifica condotta che costituisce reato autonomo.
- La riqualificazione di fatti sotto una fattispecie diversa (es. resistenza a pubblico ufficiale) può inglobare elementi (es. minaccia) propri di altri reati, ma questo non determina automaticamente perdita di autonomia di quei reati salvo che ciò sia esplicitamente deciso e che il giudicato sia formatosi in relazione a quel capo.
- Il giudice d'appello, in sede di rinvio dopo annullamento, deve accertare i limiti e gli effetti del precedente giudicato e non dichiarare inammissibile o preclusa l'esame di un capo se la Cassazione non ha effettivamente deciso su quel capo.
- In caso di dubbio sulla portata degli effetti di una pronuncia di annullamento/giudicato, è preferibile procedere a un nuovo esame nel merito da parte di un diverso collegio, onde evitare illegittime estensioni del giudicato.
- Le doglianze in Cassazione relative a violazioni delle norme processuali (es. artt. 591, 624 c.p.p., art. 173 disp. att.) devono essere valutate non solo sul piano formale ma anche con riferimento all'effettiva correlazione tra fatto contestato e fatto giudicato.
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