Cassazione Civile, Ordinanza n. 08652/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società poi fallita, aveva promosso azione di accertamento negativo per contestare il debito preteso da un istituto di credito in forza di due rapporti di conto corrente e di una fideiussione omnibus. Deduceva di non aver mai ricevuto copia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, lamentava l’omessa comunicazione degli estratti conto e delle variazioni dei tassi, e sosteneva che il saldo richiesto derivasse da operazioni illegittime. In primo grado il tribunale aveva respinto le domande attoree e accolto la domanda riconvenzionale della banca; in appello il gravame era stato rigettato. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTU fosse stata illegittimamente ritenuta esplorativa benché necessaria come unico mezzo di accertamento; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il giudice dovesse comunque ammettere la CTU e che la sua mancata ammissione fosse ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il vizio di motivazione per omessa ammissione di prova è deducibile solo se la prova non ammessa sia idonea a sovvertire con certezza l’esito della decisione; inoltre la censura era comunque preclusa dalla doppia conforme e, in parte, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità della richiesta di CTU, e che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo se riguarda un punto decisivo della controversia e se la prova non ammessa avrebbe potuto sovvertire con certezza il fondamento della decisione; la doglianza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
La censura sulla mancata ammissione della CTU non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La doglianza è inammissibile quando non si confronta con la motivazione effettiva del giudice circa la genericità della richiesta istruttoria.
La domanda riconvenzionale del creditore verso il fallito, in quanto diretta all'accertamento del credito nel concorso, è soggetta al rito dell'accertamento del passivo e non può essere trattata nel giudizio ordinario proseguito contro condebitore e fideiussore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali dell'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per omessa ammissione di un mezzo istruttorio è ammissibile solo se la prova dedotta sia concretamente decisiva, cioè idonea a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e non meramente esplorativa; se la domanda istruttoria è generica, il suo rigetto non è utilmente censurabile in cassazione quando la doglianza non si confronti con tale ratio.
- La cassazione non può essere adita per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito.
- Se la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, le censure motivate come vizio di motivazione incontrano il limite della doppia conforme, salvo che siano dedotti vizi diversi e specifici.
- Nel giudizio promosso per il recupero di un credito contro più coobbligati, la pretesa del creditore verso il fallito resta soggetta al rito dell'accertamento del passivo, mentre l'azione contro il fideiussore o il condebitore può proseguire davanti al giudice ordinario.
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