Cassazione Penale, Sentenza n. 28802/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari limitando la contestazione al capo relativo all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il ricorso denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale nella valutazione dei gravi indizi relativi al delitto associativo: omissione della valutazione congiunta di elementi quali l'uso di telefoni per contatti stabili, vincoli di parentela tra i partecipi, disponibilità di abitazioni usate come depositi/spaccio (in particolare l'abitazione del Castellaneta), canali di approvvigionamento consolidati, condivisione e messa a disposizione di mezzi di trasporto, ripartizione stabile di ruoli (Castellaneta organizzatore/finanziatore; Salluce e Pellegrino referenti per filoni diversi), numerose intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria che, secondo il PM, dimostrano l'esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore. Ha rilevato che il Tribunale del riesame ha proceduto a una valutazione parcellizzata e contraddittoria del materiale indiziario, omettendo di considerare congiuntamente elementi decisivi (parentela, luogo di deposito/spaccio noto ai sodali, canali di rifornimento, separazione di ruoli, disponibilità di mezzi, modalità consolidate di consegna). La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza sul carattere stabile dell'accordo criminoso ex art. 74 d.P.R. 309/90 e sul diverso grado di approfondimento richiesto in sede cautelare (gravi indizi). Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ricorda che l'elemento distintivo del reato è il carattere stabile dell'accordo criminoso (affectio societatis) e che anche strutture rudimentali possono essere sufficienti se emergono impegni duraturi e ruoli distinti tra più persone.
d.P.R. 309/1990, art. 73 (reati-fine: detenzione e spaccio)
La commissione di reati-fine non prova automaticamente l'associazione, ma la ripetuta commissione in concorso integra indizi gravi, precisi e concordanti che possono sostenere la configurazione del reato associativo.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Rilevanza della presunzione di pericolosità in caso di organizzazione dedita al narcotraffico; la Corte segnala che tale regime rende più agevole il ripristino della misura cautelare più grave in sede di riesame/impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato per distinguere i criteri del giudizio di merito da quelli richiesti in sede cautelare: in cautela non valgono gli stessi standard probatori del merito.
Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis
Richiamato per affermare che, in sede di misure cautelari, i gravi indizi devono essere valutati con criteri meno stringenti rispetto al merito, essendo sufficiente materiale idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Norma invocata in relazione al termine e alla rappresentazione motivazionale del ricorso per cassazione (prescrive formalità dell'impugnazione).
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessaria una struttura sofisticata: anche strutture rudimentali e vincoli familiari possono integrare il sodalizio se sussiste una comunanza duratura di scopo e ruoli distinti.
- La ripetuta commissione di reati-fine in concorso costituisce un elemento sintomatico rilevante; se i reati-fine sono commessi in regime di collaborazione stabile, tale ripetizione può formare gravi, precisi e concordanti indizi di partecipazione all'associazione.
- In sede di misure cautelari il livello probatorio richiesto (gravi indizi) è meno stringente rispetto al giudizio di merito: il giudice cautelare deve valutare globalmente gli elementi indiziari emersi e non separatamente.
- Rapporti di parentela, disponibilità di un'abitazione adibita a deposito/spaccio, canali di rifornimento consolidati, divisione stabile di ruoli e l'uso coordinato di mezzi e telefoni sono indici che, considerati congiuntamente, possono dimostrare l'affectio societatis.
- La semplice esistenza di rapporti bilaterali fornitore-acquirente non è di per sé sufficiente a integrare l'associazione: occorre che il rapporto superi la sfera del rapporto sinallagmatico e manifesti la volontà di contribuire stabilmente al programma criminoso (fornitura continuativa, ruolo economico significativo, sistemi di credito, interscambiabilità di ruoli ecc.).
- Il giudice del riesame deve motivare in modo coerente e collegare tra loro gli indizi significativi; la valutazione parcellizzata o contraddittoria della prova può comportare annullamento da parte della Cassazione.
- Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare le decisioni di riesame che alleggeriscono misure cautelari per reati di narcotraffico, anche alla luce della possibile applicazione della presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.) che rende plausibile il ripristino della custodia in carcere.
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