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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 156 del 2024, resa sul ricorso R.G. n. 681 del 2022, pubblicata il 9 febbraio 2024, notificata in pari data, passata in giudicato; nonché per la declaratoria - di nullità del provvedimento prot. 26579 del 28 febbraio 2025, con allegata proposta di contratto, col quale l’ASL Bari ha ritenuto di dare esecuzione alla suddetta sentenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota dell'ASL Bari recante proposta di contratto e invito a proseguire il servizio di trasporto degli utenti disabili, dedotta come elusiva del giudicato formatosi sull’obbligo dell’ASL di prendere in carico il servizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 156 del 2024, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato, nonché la declaratoria di nullità della nota dell’ASL Bari del 28 febbraio 2025 per violazione o elusione del giudicato. Il giudicato aveva annullato il precedente arresto procedimentale dell’ASL e imposto che il servizio di trasporto degli utenti disabili fosse preso in carico dall’azienda sanitaria, liberando la società dall’obbligo di continuare a svolgerlo in condizioni antieconomiche. Sono stati dedotti violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, violazione dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010 e degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell’azione amministrativa, violazione del Protocollo d’intesa del 30 giugno 2011, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di tipicità degli atti amministrativi e degli artt. 32, 41 e 97 Cost., nonché domanda di nomina di un commissario ad acta e di risarcimento dei danni da mancata o tardiva esecuzione del giudicato. La Regione ha eccepito l’incompetenza funzionale del TAR, sostenendo che l’ottemperanza avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Consiglio di Stato, quale giudice che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

La decisione

Il TAR ha escluso la necessità di rinviare la trattazione, ritenendo che la memoria della ricorrente non introducesse motivi aggiunti né domande nuove. Nel merito ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010, il servizio di trasporto degli utenti disabili verso i centri socio-riabilitativi rientra negli obblighi dell’ASL territorialmente competente e nei livelli essenziali di assistenza. L’ASL conserva discrezionalità sulle modalità organizzative: può gestire il servizio direttamente oppure affidarlo a un soggetto terzo, ma non può imporre coercitivamente al centro diurno la prosecuzione del servizio oltre la scadenza del rapporto contrattuale. La convenzione del 24 giugno 2025 aveva consentito alla ricorrente di continuare temporaneamente il servizio sino al 31 dicembre 2025, termine espressamente qualificato come perentorio ed essenziale; dal 1° gennaio 2026 la società è quindi libera dall’obbligo e da ogni responsabilità connessa. Il giudice ha ritenuto soddisfatte le pretese risarcitorie, essendo stato corrisposto il corrispettivo previsto dalla convenzione, e non ha nominato il commissario ad acta, rilevando che l’ASL si era attivata per il rinnovo del Protocollo d’intesa e per affidamenti ponte. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere e ha ritenuto non necessaria la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e della domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; la sentenza ha definito la controversia per cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 1, l.r. Puglia n. 4/2010

    ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio.

    Attribuisce alle ASL territorialmente competenti l’obbligo di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili, senza imporre una specifica modalità organizzativa: il servizio può essere gestito direttamente oppure affidato a terzi.

  • art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007

    il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL

    Consentiva il coinvolgimento del centro diurno nell’erogazione del trasporto previo accordo, ma non fondava un obbligo permanente del centro dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di conclusione e motivazione dell’azione amministrativa; la sentenza non li applica autonomamente nella decisione finale.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale attribuisce all’azienda sanitaria territoriale il compito di assicurare il trasporto degli utenti disabili verso centri socio-riabilitativi, tale servizio rientra negli obblighi istituzionali dell’azienda e nei livelli essenziali di assistenza.
  • L’attribuzione del servizio all’azienda sanitaria individua il soggetto obbligato, ma non vincola l’amministrazione a una specifica modalità gestionale: essa può organizzare il servizio con propri mezzi e personale oppure affidarlo a un operatore terzo dotato dei requisiti di legge e regolamentari.
  • Il gestore di un centro diurno non è tenuto a proseguire il servizio di trasporto oltre la scadenza del contratto o della convenzione, in assenza di un espresso titolo di proroga o rinnovo; l’amministrazione non può imporre coercitivamente tale prosecuzione in condizioni antieconomiche.
  • Un accordo temporaneo con cui il gestore accetta di continuare il servizio sino a una data qualificata dalle parti come perentoria ed essenziale libera il gestore dall’obbligo a decorrere dalla scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni o preavvisi.
  • Nel giudizio di ottemperanza non occorre disporre la nomina di un commissario ad acta quando l’amministrazione abbia dimostrato di essersi concretamente attivata per organizzare il servizio secondo modalità conformi al giudicato e la controversia sia stata comunque superata dagli eventi sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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