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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29065/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne sono derivate la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato di stupefacenti, è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti dell'imputato per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea; 2) vizio di motivazione sulla recidiva ritenuta in sentenza; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo si limitava a riproporre le stesse censure già respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi probatori specifici e le dichiarazioni degli acquirenti. Quanto agli altri motivi, la Corte reputa congrua la motivazione sulla recidiva, fondata sui precedenti specifici e recenti e sulla persistenza della condotta criminosa, nonché legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per la rilevanza dei precedenti negativi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, riferita alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non sono dovute per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando elementi negativi come i precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già motivatemente respinte, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non basta una contestazione generica della ricostruzione fattuale: occorre censurare puntualmente gli argomenti decisivi posti a base della decisione di merito.
  • La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza la nuova condotta criminosa, anche nelle sue modalità esecutive, come indice di maggiore capacità a delinquere, specie se l'imputato ha precedenti specifici recenti e persiste nella medesima condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi e richiami elementi negativi, quali i precedenti specifici; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale necessaria, salvo esoneri previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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