Cassazione Penale, Ordinanza n. 29065/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne sono derivate la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato di stupefacenti, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti dell'imputato per detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea; 2) vizio di motivazione sulla recidiva ritenuta in sentenza; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo si limitava a riproporre le stesse censure già respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi probatori specifici e le dichiarazioni degli acquirenti. Quanto agli altri motivi, la Corte reputa congrua la motivazione sulla recidiva, fondata sui precedenti specifici e recenti e sulla persistenza della condotta criminosa, nonché legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per la rilevanza dei precedenti negativi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, riferita alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
le attenuanti generiche non sono dovute per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando elementi negativi come i precedenti dell'imputato.
in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già motivatemente respinte, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non basta una contestazione generica della ricostruzione fattuale: occorre censurare puntualmente gli argomenti decisivi posti a base della decisione di merito.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza la nuova condotta criminosa, anche nelle sue modalità esecutive, come indice di maggiore capacità a delinquere, specie se l'imputato ha precedenti specifici recenti e persiste nella medesima condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi e richiami elementi negativi, quali i precedenti specifici; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale necessaria, salvo esoneri previsti dalla legge.
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