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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12448/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il riconoscimento della sentenza belga denunciando: (1) insufficienza e genericità delle prove a fondamento della partecipazione ad associazione per delinquere e della responsabilità per falso, sostenendo che mancava il pactum sceleris e la prova della responsabilità di almeno tre soggetti, potendosi al più configurare concorso; (2) incompatibilità della pena irrogata con l'ordinamento italiano (pena per associazione inferiore rispetto a quella belga, mancata indicazione della continuazione) e non punibilità in Italia del falso materiale commesso dal privato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le difese erano generiche e manifestamente infondate. Ha richiamato integralmente i passaggi della sentenza belga dai quali emergeva un'organizzazione articolata e la partecipazione del ricorrente, con collegamenti a più soggetti (es. Grillo, Constantin Iscu, Massimiliano Francini), configurando una convergente azione di più soggetti e stabilità dei rapporti. Sul falso la Corte ha rilevato che si trattava di false attestazioni nel documento di trasporto CMR, documento previsto dalla Convenzione CMR che svolge funzione idonea ad asseverare la natura dell'operazione e che, trattandosi di prodotto petrolifero, la mancanza o falsificazione di documenti è punita anche in Italia (richiamando art.49, co.1, d.lgs. n.504/1995). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto la sanzione nel suo complesso compatibile con l'art.416, co.2, cod. pen. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 324-bis e 324-ter cod. pen. belga (partecipazione ad associazione per delinquere relativa a traffico di cherosene)

    artt. 324-bis e 324-ter cod. pen. belga

    Norme penali belghe cui la sentenza di condanna riferisce l'associazione organizzata per il profitto tramite furto di cherosene; la Corte di Cassazione ha ritenuto che dalla sentenza belga emergesse una strutturazione tale da giustificare il riconoscimento

  • artt. 193, 196, 213 e 214 cod. pen. belga (falso in documenti commerciali)

    artt. 193, 196, 213 e 214 cod. pen. belga

    Contestazione della falsificazione dei documenti di trasporto (CMR); la Corte ha ritenuto che il fatto sia di per sé punibile anche in Italia in funzione fiscale e di genuinità dei documenti di trasporto

  • art. 505 cod. pen. belga (ricettazione)

    Rilevata la ricettazione di beni provenienti da delitto (cherosene) nell'ambito dell'organizzazione; la Corte ha considerato il fatto doppia-mente punibile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente a sostegno di vizi procedurali nell'applicazione della decisione straniera; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo relativo a presunte violazioni procedurali; la Cassazione non ha accolto le censure per genericità

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di riconoscimento di sentenze straniere; la Corte ha ritenuto che il requisito della doppia punibilità sia soddisfatto e che non vi fossero incompatibilità con l'ordinamento interno

  • art. 416, comma 2, cod. pen.

    art. 416, comma 2, cod. pen.

    Norma italiana sulla partecipazione ad associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto la pena complessiva irrogata compatibile con questa disposizione, senza necessità di adattamento

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'adattamento della pena; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la sanzione nel suo complesso era compatibile

  • art. 10, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 161 del 2010

    art. 10, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 161/2010

    Principio che consente, ai fini del riconoscimento, di prescindere dalla denominazione del reato straniero valutando la doppia punibilità; applicato dalla Corte per ritenere sussistente la corrispondenza materiale tra fattispecie

  • Convenzione CMR (Ginevra 19/5/1956) resa esecutiva in Italia con legge 6/12/1960 n.1621

    legge 6 dicembre 1960 n.1621

    Il documento di trasporto CMR è riconosciuto come strumento che assegna valenza probatoria/fiscale alla natura dell'operazione; la falsificazione di tale documento può integrare reati punibili anche in Italia

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995

    art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Norma richiamata per evidenziare che la mancanza o il difetto di genuinità dei documenti di trasporto relativi a prodotti petroliferi è sanzionata anche nell'ordinamento italiano

Massime di principio

  • Per il riconoscimento di una sentenza straniera è essenziale la verifica della doppia punibilità: non conta la denominazione del reato straniero, ma la corrispondenza materiale della fattispecie con norme italiane (art.10 d.lgs.161/2010).
  • Le censure difensive in Cassazione devono essere specifiche e articolate: rilievi generici sulla insufficienza della prova sono generalmente inammissibili.
  • Per i reati associativi non è richiesto che la Corte italiana ripeta integralmente l'accertamento probatorio straniero; può basarsi sui passaggi motivazionali della sentenza estera quando da questi risulti un quadro organizzativo e la partecipazione del ricorrente.
  • La falsificazione di documenti di trasporto internazionali (CMR) può integrare fattispecie punibili anche in Italia, soprattutto se connessa a prodotti regolamentati (es. prodotti petroliferi) e a finalità fiscali o evasive.
  • La compatibilità delle pene tra ordinamenti valuta la sanzione complessiva: se la pena straniera è sostanzialmente equivalente a quella prevista in Italia per fattispecie corrispondenti, non è necessario un adattamento.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte rileva profili di colpa nelle doglianze proposte.

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