Cassazione Civile, Ordinanza n. 41312/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati, condividendo la proposta del relatore. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese, poiché non vi erano parti costituite oltre al ricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva confermato il rigetto dell’opposizione avverso una convocazione prefettizia emessa ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990. Con tre motivi ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto: a) che la convocazione potesse essere notificata anche a mezzo posta; b) che il termine di 40 giorni non avesse natura perentoria; c) che la convocazione potesse essere disposta anche in assenza di rilievi tossicologici, ritenendo sufficiente la valutazione del Prefetto sulla fondatezza dell’accertamento, fondabile anche sul test immediato con successivo riscontro tossicologico. La Prefettura è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
disciplina la convocazione prefettizia in materia di stupefacenti; la Corte ne ricava che la notificazione può avvenire anche a mezzo posta, che il termine di 40 giorni non è perentorio e che la convocazione non presuppone necessariamente i rilievi tossicologici, essendo rimessa alla valutazione di fondatezza dell’accertamento da parte del Prefetto.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per la proposta del relatore di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.
utilizzato dal relatore per formulare la proposta di rigetto/inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi di convocazione prefettizia, la notificazione può essere validamente eseguita anche a mezzo posta, salvo diversa previsione espressa.
- Il termine previsto per l’adozione o l’esecuzione della convocazione non è perentorio se la norma non collega al suo mancato rispetto una specifica decadenza del potere.
- La convocazione prefettizia può essere disposta anche in assenza di rilievi tossicologici definitivi, quando l’autorità amministrativa ritenga comunque fondato l’accertamento sulla base degli elementi disponibili, compreso l’esito del test immediato.
- Quando tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, la Corte può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza pronuncia sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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