Cassazione Penale, Sentenza n. 39223/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna inflitta in abbreviato: 4 anni e 8 mesi di reclusione e euro 20.400 di multa per concorso in illecita detenzione e cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 81 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esplicitazione delle modalità con cui la polizia giudiziaria aveva identificato la sua voce nelle intercettazioni e per la mancata acquisizione d'ufficio di una perizia fonico-comparativa; (ii) errata qualificazione dei fatti non avendo la Corte riconosciuto la "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante l'assenza di sequestri riferibili a lui e (secondo il ricorrente) quantità non tali da escludere la riqualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'attribuzione delle conversazioni a Ranzani sulla base delle dichiarazioni degli operanti, delle annotazioni di polizia giudiziaria e di ulteriori elementi investigativi (perquisizione, intercettazioni dell'utenza in uso). Ha escluso l'obbligo di disporre d'ufficio perizia fonico-comparativa in assenza di allegazioni concrete e specifiche da parte dell'imputato. Quanto alla contestata riqualificazione in "ipotesi lieve", la Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità alla luce della valutazione complessiva: quantitativo non trascurabile di cocaina, riferimenti alle modalità di custodia e gestione della "piazza di spaccio", continuità/organizzazione dell'attività e consistenti guadagni. Conseguentemente è stata confermata la condanna di anni 4 e mesi 8 di reclusione e euro 20.400 di multa e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 73 comma 1: base della contestazione per illecita detenzione e cessione di stupefacenti. Art. 73 comma 5: norma sulla "lieve entità" che va valutata in concreto tenendo conto non solo di dato quantitativo/qualitativo ma anche di mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la Corte ha ritenuto che tali parametri, considerati insieme, escludevano la riqualificazione nell'ipotesi lieve.
Richiamato per la contestazione di concorso nel reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha valutato tali censure come infondate.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj Erion; Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi
La giurisprudenza consolidata ammette l'identificazione delle voci intercettate tramite le dichiarazioni degli operanti e altri elementi di contesto; l'onere di produrre elementi obiettivi contrari grava sul difensore. Non è necessaria la perizia fonica d'ufficio se non vi sono contestazioni concrete. Sulla "lieve entità" richiede valutazione globale degli indici (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze, ruolo e continuità).
Massime di principio
- L'identificazione di interlocutori in intercettazioni può essere fondata sulle dichiarazioni degli operatori e su elementi di contesto; il giudice non è obbligato a disporre perizia fonico-comparativa d'ufficio se il difensore non allega elementi concreti a sostegno dell'errore di identificazione.
- Chi contesta l'attribuzione di una voce intercettata deve proporre allegazioni oggettive e specifiche; mere eccezioni generiche non invertono l'onere della prova.
- La riqualificazione di reati di stupefacenti nella "ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: non basta il dato ponderale, vanno considerati pure mezzi, modalità, circostanze, continuità/organizzazione dell'attività e il ruolo dell'imputato.
- La celebrazione del giudizio con rito abbreviato comporta un'incidenza sul sindacato sulle risultanze investigative (il ricorrente accetta in buona parte gli esiti delle indagini), per cui le censure devono essere supportate da elementi concreti per essere efficaci in sede di legittimità.
- Non esistono automatismi: anche quantitativi non estremi possono escludere la lieve entità se connessi a modalità, organizzazione e profitti che evidenziano significativa offensività.
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