Cassazione Civile, Ordinanza n. 24043/2026 del 26/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fondazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso al TAR con cui una società cooperativa rappresentativa di artisti chiedeva l’accesso alla documentazione posta a base dell’attività di verifica svolta per la ripartizione dell’acconto competenze relativo al periodo 2014-2022, in particolare in materia di compensi per copia privata. La domanda era proposta contro la fondazione incaricata della gestione/ripartizione e contro la SIAE, anche a seguito di silenzio-diniego su istanza di accesso documentale e civico. La fondazione ha chiesto il regolamento preventivo sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario, perché l’attività coinvolta sarebbe disciplinata dal diritto privato e perché la SIAE, anche tramite la fondazione mandataria, opererebbe senza esercizio di potestà pubbliche. La resistente ha replicato che, per la fase di raccolta e ripartizione del compenso da copia privata, la fondazione agirebbe in regime di esclusiva e dunque sotto un rapporto di supremazia pubblicistica, con conseguente applicabilità della disciplina sull’accesso e giurisdizione amministrativa; ha inoltre sostenuto che la norma speciale sulla SIAE non sarebbe estensibile analogicamente alla fondazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la lite riguardi l’accesso a documenti relativi ai compensi per copia privata, materia ricompresa nell’ampia previsione dell’art. 1, comma 2, l. n. 2/2008, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti le attività della SIAE, incluse le modalità di gestione dei diritti. Ha inoltre osservato che, essendo la fondazione mandataria della SIAE, la sua posizione processuale e sostanziale deriva da quella della mandante e non consente di sottrarre la controversia alla regola di giurisdizione già affermata per l’attività della SIAE. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario, anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
l. 9 gennaio 2008, n. 2, art. 1, comma 2
"L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonchè l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria."
Norma ampia e omnicomprensiva che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative all’attività della SIAE, comprese quelle sulla gestione dei diritti e quindi anche quelle concernenti il compenso per copia privata.
l. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 71-sexies e ss.
Disciplina la riproduzione privata ad uso personale, il compenso per copia privata e le modalità di raccolta e ridistribuzione del compenso.
l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 71-octies
Regola la raccolta e ridistribuzione del compenso per copia privata agli aventi diritto nell’ambito dell’attività di intermediazione del diritto d’autore.
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 2
Richiamato quale base dell’istanza di accesso civico/documentale proposta nel giudizio principale.
l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e ss.
Richiamata quale base normativa dell’istanza di accesso documentale proposta nel giudizio principale.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. a), n. 6
Richiamato nel ragionamento sulla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di accesso, ma ritenuto non ostativo alla devoluzione al giudice ordinario per effetto della disciplina speciale sulla SIAE.
d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, art. 9
Ha introdotto l’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per copie private con diritto a equo compenso.
direttiva 2001/29/CE, art. 5, par. 2, lett. b)
Recepita dalla normativa italiana sulla copia privata e richiamata come base dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione.
direttiva 2014/26/UE
Richiamata come fonte della liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore e del superamento del regime di esclusiva in favore della SIAE.
Atto di recepimento della direttiva 2014/26/UE, evocato per affermare la natura ormai privatistica dell’attività di gestione collettiva.
art. 113, terzo comma, Cost.
Il legislatore ordinario può attribuire al giudice ordinario il potere di conoscere anche di interessi legittimi e di incidere sui rapporti sottostanti, se lo prevede con disposizione conforme.
art. 103 Cost.
La scelta legislativa di concentrare in un’unica giurisdizione le controversie sulla SIAE è ritenuta non irragionevole e non contrastante con la Costituzione.
Richiamato quale strumento probatorio civilistico utilizzabile per l’acquisizione dei documenti in materia privatistica.
Richiamato quale strumento probatorio civilistico utilizzabile per l’acquisizione dei documenti in materia privatistica.
Richiamato quale strumento probatorio civilistico utilizzabile per l’acquisizione dei documenti in materia privatistica.
art. 156-bis l. 22 aprile 1941, n. 633
Richiamato come mezzo di tutela probatoria specifico in materia di diritto d’autore, anche in via cautelare.
Evocato anche per il superamento del monopolio SIAE e l’assetto concorrenziale degli organismi di gestione collettiva.
Massime di principio
- L’ampia previsione che devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti l’attività di un ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, comprende anche le controversie relative all’accesso ai documenti inerenti la gestione di compensi collegati a quella attività.
- Quando una disciplina speciale qualifica l’attività di un ente come soggetta al diritto privato e attribuisce espressamente al giudice ordinario le relative controversie, non può presumersi una giurisdizione amministrativa solo perché la lite coinvolge un’istanza di accesso documentale.
- La natura privatistica dell’attività svolta e il superamento di un regime di esclusiva nel mercato di riferimento sono indici decisivi per escludere la giurisdizione amministrativa in controversie sull’accesso a documenti gestionali.
- Il rapporto di mandato con rappresentanza trasferisce alla mandataria, nei limiti del mandato, la posizione giuridica della mandante, sicché la regola di giurisdizione applicabile alla mandante si estende alla mandataria che agisce per suo conto.
- In materia di diritto d’autore e compenso per copia privata, la tutela probatoria dei diritti e l’acquisizione della documentazione possono essere assicurate con gli strumenti del processo civile, senza necessità di ricorrere alla disciplina dell’accesso pubblico.
- Il legislatore può concentrare dinanzi al giudice ordinario anche controversie che coinvolgono atti e posizioni amministrative, se lo dispone espressamente e in modo coerente con la natura privatistica del rapporto
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