Cassazione Civile, Ordinanza n. 24036/2026 del 26/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto la correzione della parte dispositiva della sentenza di primo grado, sostituendo la formula di accoglimento del ricorso con quella di rigetto nei confronti del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di classamento relativo a un terreno sito in Albano, al quale era stata attribuita la categoria D/7 in luogo della D/10, con conseguente disconoscimento della ruralità del fondo. La Commissione tributaria provinciale aveva formalmente accolto il ricorso, ma la parte vittoriosa aveva poi ottenuto, su istanza dell’Agenzia, la correzione della sentenza, con sostituzione nel dispositivo della formula di accoglimento con quella di rigetto. In appello il contribuente aveva contestato in via principale la legittimità del procedimento di correzione, sostenendo che esso non potesse incidere sul dispositivo; nel merito aveva ribadito la sussistenza dei requisiti per la classificazione rurale. La CTR aveva accolto l’appello ritenendo inapplicabile il rimedio ex artt. 287 c.p.c. in presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione dell’art. 287 c.p.c. e, con il secondo, violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo fosse nel caso concreto un mero errore materiale emendabile e che il giudice d’appello avesse erroneamente valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza corretta.
Norme richiamate
Il contrasto tra motivazione e dispositivo non è sempre causa di nullità: se dalla motivazione emerge con certezza il contenuto decisorio, la divergenza può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, utilizzabile anche nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione dell’art. 287 c.p.c. può essere denunciata in cassazione come violazione di legge quando il giudice di merito esclude erroneamente la correzione dell’errore materiale.
Il secondo motivo è stato assorbito; la Corte non sviluppa una autonoma regola applicativa sulla formazione del giudicato oltre a rilevare che la correzione del dispositivo elimina il contrasto rilevante ai fini decisori.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando impedisce di individuare la statuizione giudiziale; se invece il contenuto decisorio è comunque riconoscibile, la nullità non sussiste.
La Corte richiama la distinzione tra error in iudicando, errore materiale e errore revocatorio, affermando che il mero errore materiale non si denuncia come vizio della decisione, ma si corregge ex art. 287 c.p.c.
L’errore materiale va distinto dall’errore di fatto revocatorio, poiché il primo è percepibile ictu oculi e correggibile, mentre il secondo appartiene al diverso rimedio revocatorio.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare se, dalla lettura complessiva dell’atto, sia comunque possibile individuare con certezza la statuizione del giudice.
- Quando la divergenza tra motivazione e dispositivo dipende da una mera svista o disattenzione redazionale, e il contenuto decisorio risulta chiaro, il rimedio corretto è la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c., non l’impugnazione ordinaria.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche nel processo tributario e può riguardare il dispositivo della sentenza, se la correzione serve solo ad adeguarlo a una decisione già univocamente desumibile dalla motivazione.
- La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre soltanto quando la contraddizione impedisce di comprendere quale sia stato il decisum; se invece il decisum è ricostruibile senza incertezza, il contrasto resta emendabile.
- L’errore materiale va tenuto distinto sia dall’error in iudicando sia dall’errore revocatorio: il primo non incide sulla volontà decisoria sostanziale e può essere corretto senza passare dalle impugnazioni.
- Se la sentenza di merito è cassata per avere escluso indebitamente la correggibilità dell’errore materiale, la Corte di cassazione può decidere nel merito e disporre direttamente la correzione del dispositivo, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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