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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22052/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società e i soci avevano già subito il rigetto, da parte della Cassazione, del ricorso avverso la decisione di merito che aveva confermato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 (IRAP e IVA per la società, IRPEF per i soci). Proponevano quindi ricorso per revocazione contro l'ordinanza di legittimità n. 8133/2023, deducendo due asseriti errori di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., richiamati dall'art. 64 d.lgs. 546/1992: (1) omessa considerazione di un giudicato esterno che sarebbe derivato da altra ordinanza della Cassazione resa in pari data; (2) omessa considerazione di un giudicato interno sulla deducibilità dei costi da reato, che i ricorrenti assumevano non contestata nell'atto impositivo. L'Amministrazione finanziaria resistiva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio: il primo, perché concernente la valutazione della portata precettiva di un'altra ordinanza della Corte e quindi non una falsa percezione di un fatto; il secondo, perché relativo alla valutazione degli atti e alla ritenuta sussistenza di un giudicato interno implicito, questione di diritto/giudizio e non di mera percezione materiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione materiale di un fatto o di un atto risultante dagli atti di causa, immediatamente verificabile dal confronto tra provvedimento e documenti, senza necessità di valutazioni interpretative.
  • Non è configurabile revocazione quando il vizio denunciato investe la qualificazione giuridica di una questione, la valutazione della portata di un precedente, l'esistenza di un giudicato implicito o esterno, o in generale un errore di giudizio.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per censurare omesse valutazioni giuridiche o per riproporre questioni già decise, poiché essa è ammessa solo per un vizio di assunzione del fatto, non del suo significato giuridico.
  • La sussistenza di un giudicato implicito o l'incidenza di uno ius superveniens sono questioni che implicano apprezzamento giuridico degli atti e non mero errore percettivo revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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