Cassazione Civile, Ordinanza n. 22052/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società e i soci avevano già subito il rigetto, da parte della Cassazione, del ricorso avverso la decisione di merito che aveva confermato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009 (IRAP e IVA per la società, IRPEF per i soci). Proponevano quindi ricorso per revocazione contro l'ordinanza di legittimità n. 8133/2023, deducendo due asseriti errori di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., richiamati dall'art. 64 d.lgs. 546/1992: (1) omessa considerazione di un giudicato esterno che sarebbe derivato da altra ordinanza della Cassazione resa in pari data; (2) omessa considerazione di un giudicato interno sulla deducibilità dei costi da reato, che i ricorrenti assumevano non contestata nell'atto impositivo. L'Amministrazione finanziaria resistiva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio: il primo, perché concernente la valutazione della portata precettiva di un'altra ordinanza della Corte e quindi non una falsa percezione di un fatto; il secondo, perché relativo alla valutazione degli atti e alla ritenuta sussistenza di un giudicato interno implicito, questione di diritto/giudizio e non di mera percezione materiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
discipline della revocazione delle sentenze della Cassazione, richiamate come base formale dell'impugnazione.
l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione degli atti, non in un errore di giudizio o di valutazione.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamo nel processo tributario alla disciplina della revocazione per errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione materiale di un fatto o di un atto risultante dagli atti di causa, immediatamente verificabile dal confronto tra provvedimento e documenti, senza necessità di valutazioni interpretative.
- Non è configurabile revocazione quando il vizio denunciato investe la qualificazione giuridica di una questione, la valutazione della portata di un precedente, l'esistenza di un giudicato implicito o esterno, o in generale un errore di giudizio.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per censurare omesse valutazioni giuridiche o per riproporre questioni già decise, poiché essa è ammessa solo per un vizio di assunzione del fatto, non del suo significato giuridico.
- La sussistenza di un giudicato implicito o l'incidenza di uno ius superveniens sono questioni che implicano apprezzamento giuridico degli atti e non mero errore percettivo revocatorio.
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