Cassazione Penale, Sentenza n. 28614/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizi di motivazione: sostiene che non sarebbe dimostrato il concorso di almeno tre persone richiesto dall'art.416-bis c.p.; deduce che si è trattato di una contestazione rivolta a una sola persona poiché, pur avendo egli presumibilmente 'dissociato' dal gruppo Scalisi, non sarebbero stati identificati gli altri partecipi della nuova cellula a lui attribuita. Contesta inoltre la genericità dell'arco temporale (maggio 2011 - 2014) e la portata probatoria di una intercettazione in carcere nella quale sarebbe stato usato un soprannome ('Picciuluni') che secondo lui non lo identificherebbe; rileva infine che dichiarazioni di alcuni collaboratori (e in particolare di Di Marco) non proverebbero che Coco abbia effettivamente affiancato il reggente di Adrano.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la valutazione congiunta (double conforme) delle due decisioni di merito (Tribunale in abbreviato e Corte d'appello) che, sulla base di dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia e di riscontri intercettativi, hanno accertato che Coco aveva costituito e operato con un proprio gruppetto ad Adrano nel periodo indicato, ricevendo comunque appoggio e tutela dalla famiglia mafiosa dei Laudani di Catania. I giudici hanno ritenuto che la convergenza plurima delle dichiarazioni e gli accertamenti ambientali fossero idonei a dimostrare l'appartenenza all'associazione mafiosa (art.416-bis) e la continuità di rapporti con i Laudani, nonostante dissidi con i vertici locali (Scalisi/Scarvaglieri) e i tentativi di eliminazione del Coco. Conseguentemente è stata confermata la condanna (in continuazione con la sentenza del 22/05/2013) alla pena di anni due di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato, e il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che l'appartenenza all'associazione mafiosa può essere provata anche quando l'imputato operi con una articolazione autonoma o un sottogruppo purché risulti il vincolo associativo e l'appoggio della famiglia di riferimento; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'elemento della pluralità e della struttura organizzativa mediante convergenza di dichiarazioni e riscontri.
art. 71 del D.L.vo n. 159/2011 (Codice Antimafia)
La circostanza aggravante prevista è stata applicata in relazione all'impiego dell'associazione mafiosa e alla condotta aggravata dal vincolo associativo; la sentenza ha qualificato l'attività del Coco come riconducibile all'ambito del clan Laudani, giustificando l'aggravante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata rispetto ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti dall'articolo ma valutato infondato per omissione di un confronto puntuale con la motivazione di merito.
Principio giurisprudenziale della "convergenza del molteplice" (Cass. Sez. 1, n. 31695/2010 richiamata)
La Corte ha applicato il principio secondo cui dichiarazioni plurime, anche se non sovrapponibili in ogni dettaglio, purché convergenti nel ricondurre condotte e responsabilità all'imputato, possono reciprocamente riscontrarsi e costituire prova sufficiente dell'appartenenza associativa.
Massime di principio
- In materia di associazione mafiosa la prova può fondarsi su convergenza di più dichiarazioni di collaboratori e su riscontri intercettativi: non è necessario che ogni elemento probatorio sia in sé perfetto, ma che il quadro complessivo sia coerente e non manifestamente illogico.
- La Corte di cassazione non reinquadra i fatti come giudice di merito: sindacato solo la logicità, la completezza e la razionalità della motivazione; le valutazioni di merito sul peso delle fonti non si rimettono in discussione salvo macroscopici vizi logici o contraddizioni.
- La costituzione di sottogruppi o autonomie operative all'interno di una più ampia famiglia mafiosa non esclude l'appartenenza all'associazione madre se sussiste appoggio, protezione o riconducibilità al clan di riferimento.
- La prova del requisito numerico (pluralità di partecipanti) è apprezzata nella sua concretezza fattuale: la presenza di un 'gruppetto' stabile e di rapporti organici con la famiglia mafiosa può soddisfare la nozione di associazione anche se alcuni singoli partecipanti non sono tutti nominativamente identificati nel capo di imputazione.
- Le intercettazioni e i soprannomi non sono di per sé decisivi ma possono costituire un riscontro significativo se inseriti in un quadro probatorio più ampio; la contestazione fondata su una singola frase va valutata nel contesto generale delle prove.
- I ricorsi che si limitano a una rilettura difensiva dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e con la ricostruzione adottata in giudicato rischiano di essere qualificati come generici e quindi respinti.
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