Cassazione Penale, Sentenza n. 13456/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Ferreri e Rosa e aveva, comunque, condannato gli stessi al risarcimento della Regione Piemonte; aveva inoltre ritenuto colpevoli Savasta e Robino per fatti connessi alla gestione di una variante progettuale nell'appalto per la 'Torre Regione Piemonte'. Le censure principali riguardavano: a) l'ammissibilità e la sufficienza dell'appello del Pubblico Ministero; b) la violazione dell'obbligo di "motività rafforzata" da parte della Corte d'appello nel riformare una sentenza di assoluzione (omesso confronto puntuale con la motivazione di primo grado e con le prove a discarico); c) errori nel calcolo del termine di prescrizione del reato (momento consumativo della corruzione/utile); d) la illegittimità delle statuizioni civili rese in appello in assenza di una precedente sentenza di condanna o di impugnazione da parte della parte civile; e) censure tecniche sulla qualificazione giuridica e legittimità della variante nella disciplina degli appalti.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. In particolare: a) ha dichiarato ammissibile l'appello del Pubblico Ministero; b) ha annullato senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, la condanna al risarcimento emessa in capo a Paolo Rosa e Maria Grazia Ferreri (perché illegittima la condanna civile in appello quando la sentenza è stata riformata con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e non risultava una precedente condanna né impugnazione civile della parte civile); c) ha accolto il motivo del Procuratore Generale relativo al corretto calcolo del termine di prescrizione e ha annullato con rinvio la pronuncia nella parte in cui la Corte d'appello aveva fissato il dies a partire dal primo contratto di subappalto (ritenendo invece che, in presenza di un unico patto corruttivo e di utilità plurime, il termine di prescrizione debba decorrere dall'ultima utilità); d) ha censurato la Corte di appello per il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata (la Corte d'appello non si è confrontata adeguatamente con i rilievi probatori e motivazionali del Tribunale e ha selettivamente valorizzato prove), con conseguente necessità di riesame in sede di rinvio su questioni penali rimaste aperte.
Norme richiamate
Riferito al requisito di motivazione dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero perché il P.M. aveva ricostruito il quadro fattuale e indicato i vizi della motivazione del primo giudice in termini sufficienti
Richiamato nella prospettazione sulla necessità di una critica ragionata dell'impugnazione: la Corte ha valutato che il contenuto dell'atto di appello era idoneo a rappresentare i profili di dissenso
Richiamati nella discussione sul dovere di motivazione rafforzata dell'appello e sulle modalità di valutazione probatoria in appello; la sentenza rinforza l'orientamento che il giudice d'appello debba spiegare puntualmente le ragioni del diverso apprezzamento delle prove
Norma che consente al giudice d'appello di decidere comunque sugli effetti civili quando la parte civile impugna: la Corte ha precisato che tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, ragion per cui le statuizioni civili sono illegittime
Norma che disciplina le statuizioni civili quando il reato si estingue per prescrizione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è possibile pronunciare condanna al risarcimento in appello che dichiari la prescrizione se non vi è stata una precedente condanna penale
Richiamati in relazione ai limiti e alle condizioni in cui il giudice penale può decidere sulle domande civili: la Corte ha applicato questi principi per annullare le statuizioni civili irrogate in appello
art. 132 codice degli appalti (T.U. appalti)
Norma citata nelle dispute sulla qualificazione della variante come 'sostanziale': la decisione di merito deve verificare se la variante rientra nelle ipotesi normative di variante in corso d'opera
art. 76 D.Lgs. n.163/2006
Richiamato per distinguere le varianti ammesse in sede di gara da quelle in corso d'opera: la Corte segnala la necessità di distinguere tra fase di gara e fase esecutiva nella valutazione della legittimità delle varianti
Norma regolamentare citata nella discussione sulla disciplina contrattuale e sulle varianti: va valutata insieme al contratto per stabilire la legittimità delle modifiche progettuali
art. 25, comma 3, legge n.109/1994
Richiamato nei profili normativi sugli appalti e varianti; la sua interpretazione è stata rimessa all'analisi in sede di merito
Rilevante per il calcolo del termine di prescrizione: la modifica normativa incide sulla durata del termine quando utilità sono state percepite dopo l'entrata in vigore della norma; la Corte ha ritenuto che, se utilità si sono protratte, va considerata la nuova disciplina
Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010 ("Mills")
Giurisprudenza di legittimità sul momento consumativo del reato di corruzione: la Corte ricorda che, in presenza di promesse seguite da più dazioni/utile, la consumazione si fissa all'ultima utilità ricevuta, con conseguente decorrenza della prescrizione da detta ultima utilità
Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010 (Giacchè) e altra giurisprudenza
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la condanna al risarcimento in appello è illegittima se la sentenza d'appello limita la pronuncia all'estinzione per prescrizione senza che vi sia stata precedentemente una condanna in primo grado
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello intende riformare una sentenza di assoluzione è obbligata ad adottare una motivazione "rafforzata": deve confrontarsi analiticamente con la motivazione del primo grado e spiegare punto per punto perché ritiene le prove valorizzabili diversamente
- In tema di responsabilità civile collegata a reati, il giudice penale in appello non può pronunciare condanna al risarcimento se la sentenza di appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione senza che vi sia stata una precedente condanna penale (salvo il caso di impugnazione della parte civile disciplinato dall'art. 576)
- Nel reato di corruzione il momento consumativo può essere fissato all'ultima utilità ricevuta: per il calcolo della prescrizione occorre verificare la data dell'ultima dazione/ricezione effettiva, non necessariamente la prima
- Nelle controversie su varianti nei contratti di appalto è fondamentale distinguere tra varianti proposte in sede di gara (art. 76 D.Lgs. 163/2006) e varianti in corso d'opera (art. 132 cod. appalti); la qualificazione giuridica condiziona la valutazione della legittimità e la rilevanza penale delle scelte tecniche
- L'appello del Pubblico Ministero può essere dichiarato ammissibile anche se non estremamente articolato, purché ricostruisca il quadro fattuale e indichi i punti critici della motivazione del primo grado in modo comprensibile e coerente
- Il giudice d'appello non può selezionare solo le prove che confermano l'impostazione accusatoria: deve esaminare e motivare il rifiuto o la diversa valutazione delle prove a discarico assunte in primo grado
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