Cassazione Penale, Sentenza n. 42159/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 6/10/2022 della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per reingresso abusivo nel territorio italiano dopo espulsione (fatto del 12/02/2021). In appello erano contestati: la legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione (traduzione e motivazione del decreto prefettizio), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (il ricorrente affermava che il rientro fosse motivato da esigenze lavorative e di sopravvivenza e non erano state compiute ulteriori azioni illecite), e la determinazione del trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e sostituzione della pena con l'espulsione ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286/1998). In Cassazione il ricorrente ha riproposto tali censure in cinque motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: i motivi riproponevano le doglianze di merito senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, chiedendo di fatto una rivalutazione del merito. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse dato risposte puntuali e coerenti su tutti i punti (corretta traduzione e motivazione dell'atto di espulsione, legittimo diniego della causa di non punibilità per valutazione negativa della personalità dell'imputato e per precedenti rientri abusivi, corretto diniego delle attenuanti generiche per l'intensità del dolo, legittima sostituzione della pena con l'espulsione ai sensi dell'art.16). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.286 del 1998, art.13 comma 13
Norma che sanziona il reingresso abusivo nel territorio nazionale dopo espulsione; la Corte ha applicato tale disposizione al fatto commesso il 12/02/2021, confermando la responsabilità dell'imputato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (o applicazioni analoghe di non punibilità): la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della non punibilità sulla base di una negativa valutazione della personalità dell'imputato e del precedente rientro abusivo, cioè valutando il requisito soggettivo e la recidiva come ostativi.
Previsione che consente, in determinati casi, la sostituzione della pena con la misura dell'espulsione per lo straniero condannato; la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione in considerazione dell'intensità del dolo e del diniego delle attenuanti.
Codice di procedura penale, art.616
Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa o per motivi di mera genericità; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve affrontare concretamente e in maniera puntuale le motivazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione delle doglianze di merito senza confronto specifico determina spesso l'inammissibilità per genericità.
- La causa di non punibilità (art.131-bis c.p.) viene valutata anche alla luce della personalità dell'imputato e di eventuali precedenti; rientri abusivi precedenti o comportamenti che evidenziano pericolo di recidiva possono ostare al riconoscimento della non punibilità.
- La correttezza formale dell'atto di espulsione (adeguata motivazione e traduzione in lingua comprensibile allo straniero) è elemento rilevante e se adeguatamente documentata difficilmente verrà annullata in sede di merito.
- La quantificazione della pena e l'eventuale ammissione delle circostanze attenuanti generiche sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene se vi è errore di diritto o manifesta illogicità motivazionale.
- La sostituzione della pena con l'espulsione (art.16 d.lgs. 286/1998) è un rimedio utilizzabile dal giudice quando ricorrono le condizioni previste: bisogna documentare in modo convincente la sussistenza di ragioni che rendano ingiusta o sproporzionata tale misura per prospettare un diverso trattamento sanzionatorio.
- Ricorsi infondati o formulati in modo generico possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna al pagamento delle spese processuali; è quindi opportuno curare la motivazione e la specificità delle censure.
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