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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29546/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata sanzionata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna con la sospensione dall’esercizio professionale per 4 anni, per quattro dei cinque capi di incolpazione (capi 1, 3, 4 e 5): 1) aver fornito e consumato cocaina con le proprie praticanti; 3) omesso di corrispondere o corrisposto inadeguatamente compensi alle praticanti; 4) avere acquisito stupefacenti da propri clienti con influenza sul rapporto professionale; 5) avere svolto la funzione di testimone in un matrimonio simulato finalizzato a consentire il permesso di soggiorno. Il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CDD. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi principali: (i) eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare con riferimento soprattutto al capo 4; (ii) vizio per uso di dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale e non confermate nel giudizio disciplinare, in contrasto con l’art. 23 lett. c) del Regolamento CNF n.2/2014; (iii) carenza o insufficienza della motivazione (art. 111 Cost. e art. 59 lett. m) L. 247/2012), anche con riferimento al trattamento delle dichiarazioni difensive e alla valutazione probatoria riguardo ai capi 1 e 4 e alla buona fede nel capo 5. È inoltre presente un procedimento penale che ha avuto conferma in appello di una condanna (pena sospesa).

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare applicando l’art. 56 della legge n. 247/2012 (regime con termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo per gli illeciti commessi dopo il 2/2/2013). Considerato che gli addebiti plurimi hanno ultime condotte contestate non oltre il 31/10/2016 e che l’azione disciplinare è stata interrotta da comunicazioni e notifiche (notizia dell’illecito il 21/11/2019; notifiche successive), il termine massimo di 7,5 anni è spirato durante il processo. Perciò la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56, legge n. 247/2012

    Applicata ratione temporis: per gli illeciti commessi dopo il 2/2/2013 il termine di prescrizione dell’azione disciplinare è fissato in sei anni con possibilità di non oltrepassare un quarto in più (termine massimo di 7 anni e mezzo). La prescrizione può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 23 lett. c)

    "gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento"

    Secondo il regolamento, le deposizioni raccolte in istruttoria e non confermate in dibattimento sono utilizzabili solo se la persona che le ha rese è stata effettivamente citata come testimone nel dibattimento disciplinare; tale principio è stato invocato dalla ricorrente per censurare l’utilizzo di deposizioni penali non confermate.

  • art. 9 Codice Deontologico Forense (CDF)

    Richiamato come principio generale sui doveri di probità, dignità e decoro che sarebbero stati violati dagli addebiti contestati.

  • art. 4 comma 2 CDF

    Richiamato quale norma deontologica relativa ai doveri dell'avvocato invocata nei capi 1 e 5 (probità e decoro).

  • art. 40 II comma CDF

    Richiamato in relazione all'addebito di mancato riconoscimento di compensi adeguati alle praticanti (capo 3).

  • art. 23 III comma CDF

    Richiamato rispetto alla disciplina dei rapporti con i clienti e alla possibile influenza dei rapporti personali sul rapporto professionale (capo 4).

  • art. 59 lett. m) L. n. 247/2012

    Richiamata in relazione all’obbligo di motivazione delle decisioni disciplinari; la ricorrente denunciava insufficiente motivazione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come principio costituzionale dell’obbligo di motivazione e del giusto processo, in relazione alle critiche sulla motivazione del CNF rispetto alle valutazioni probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione per motivazione insufficiente o contraddittoria; la ricorrente l'ha evocata per il terzo motivo di ricorso.

  • artt. 81 c.p. e 73 comma 5 DPR n. 309/1990

    Norme penali richiamate a titolo di inquadramento del reato di cessione di sostanze stupefacenti (agli addebiti correlati all’uso/fornitura di cocaina); nel processo disciplinare il rilievo era relativo alla commissione di reati penali posti a base dell’addebito deontologico.

  • artt. 110 c.p. e art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamate con riferimento all’allegazione di matrimonio simulato finalizzato a favoreggiamento dell’immigrazione (capo 5); tali norme penali sono state indicate come fondamento fattuale dell’addebito disciplinare.

Massime di principio

  • In materia disciplinare forense, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresa la cassazione; se accertata la prescrizione si procede alla declaratoria e alla cassazione senza rinvio.
  • Per gli illeciti commessi dopo il 2/2/2013 si applica l’art. 56 L. 247/2012 con termine massimo di prescrizione di 7 anni e mezzo; il calcolo parte dall’ultima condotta contestata nelle fattispecie plurime e tiene conto delle interruzioni determinate dalla comunicazione della notizia dell’illecito e dalle notifiche degli atti processuali.
  • Se la prescrizione matura durante la pendenza del procedimento di legittimità, la decisione di cassazione può essere pronunciata e giustifica, di regola, la compensazione delle spese di giudizio in sede di legittimità.
  • Le dichiarazioni testimoniali rese in sede penale e non confermate nel giudizio disciplinare non sono utilizzabili per il decision-making disciplinare salvo che la persona che le ha rese sia stata effettivamente chiamata e ascoltata come teste nel dibattimento disciplinare (art. 23 lett. c) Regolamento CNF n.2/2014).
  • L’obbligo di motivazione (art. 111 Cost. e norme di settore) impone al giudice disciplinare di confrontare espressamente e coerentemente le dichiarazioni contrastanti e le prove favorevoli alla difesa; la mancata adeguata motivazione può costituire motivo di censura in cassazione, salvo che la decisione sia assorbita da altri profili (es. prescrizione).
  • Nelle cause disciplinari basate anche su fatti di rilievo penale, la sussistenza di una condanna penale influisce sul quadro probatorio ma non esclude l’esame autonomo del giudice disciplinare; tuttavia, questioni processuali come la prescrizione procedono indipendentemente dall’esito penale.

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