Cassazione Civile, Sentenza n. 29346/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto il gravame contro il lodo arbitrale. La ricorrente deduceva nullità e revocazione del lodo per vari profili: i) eccesso di potere degli arbitri per avere deciso su questioni relative al contratto di locazione commerciale non comprese dalla clausola compromissoria del contratto di affitto d'azienda; ii) tardività e nullità della notificazione del lodo (notifica alla parte anziché al difensore domiciliatario); iii) insufficiente motivazione del lodo e della sentenza di merito; iv) difetto di prova del collegamento funzionale tra affitto d'azienda e locazione e assenza di dolo o raggiro tali da giustificare la revocazione ex art. 395 c.p.c.; oltre a questioni formali sulle procure alle liti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto infondate tutte le censure: le procure erano valide, la notifica del lodo alla parte è efficace in arbitrato rituale anche se la parte era assistita da difensore, la doglianza sulla motivazione e sulle presunte decisioni 'fuori del compromesso' non supera i limiti del sindacato di legittimità (l'estensione della clausola compromissoria ad altro contratto è questione meramente interpretativa e di merito), e non è provato il dolo necessario per la revocazione. La Corte ha pertanto confermato il rigetto dell'impugnazione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente alla Corte di trattare in Camera di consiglio le cause fissate per udienza pubblica in mancanza di richiesta di trattazione orale; sulla base di tale norma la trattazione si è svolta senza intervento di PG e difensori.
Codice di procedura civile, art. 828
Termine decadenziale per impugnare il lodo arbitrale: la Corte conferma che il termine decorre dalla notificazione del lodo alla parte e che la notifica alla parte è idonea anche se la parte era assistita da difensore.
Codice di procedura civile, art. 829
Cause di nullità del lodo e limiti del sindacato di nullità; la Corte ricorda che la dichiarazione che gli arbitri hanno definito l'ambito della clausola compromissoria è questione di merito/interpretazione e non sempre rilevabile come nullità ai sensi dell'art. 829, n.4.
Codice di procedura civile, art. 823
Riferimento alla disciplina delle impugnazioni del lodo; la Corte segnala i rimedi per eccesso di potere degli arbitri e i limiti del controllo in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 819
Potere degli arbitri di decidere questioni pregiudiziali o accessorie rilevanti per la controversia; invocato dal collegio arbitrale per valutare aspetti del rapporto locativo connessi all'affitto d'azienda.
Codice di procedura civile, art. 808-quinquies (richiamo a art. 808 quater)
Principio di favor arbitri: in caso di dubbio l'arbitrato può essere esteso alle controversie relative al rapporto cui la convenzione si riferisce; utilizzato per giustificare l'estensione della clausola a contratti collegati.
Codice di procedura civile, art. 825
Esecuzione del lodo e possibilità di eleggere domicilio per atti esecutivi; la Corte distingue elezione di domicilio per esecuzione dalla notificazione dell'impugnazione del lodo, che richiede la notifica alla parte.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Onere di specificazione dei motivi in cassazione: la Corte rileva il mancato adempimento di tale prescrizione per alcune censure.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Vizio per motivazione apparente o omessa pronuncia; la Corte ritiene infondate le doglianze sulla motivazione quando il percorso logico del giudice è comprensibile e non contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 395
Revocazione del lodo arbitrale: la ricorrente aveva chiesto revocazione ma non ha provato il dolo necessario; la Corte territoriale e la Cassazione hanno confermato l'assenza del presupposto per la revocazione.
Principi ermeneutici per l'interpretazione dei contratti: richiamato nella contestazione sul collegamento funzionale tra i contratti; la Corte ribadisce che l'interpretazione delle clausole è questione di merito.
Norma sulla cessione dell'azienda con effetti sul contratto di locazione; la ricorrente invocava la mancata applicazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della rilevanza e del collegamento sia questione di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Codice di procedura civile, art. 170 e art. 285
Norme ordinarie sulla notificazione presso il difensore: la Corte distingue la disciplina ordinaria dal regime dell'arbitrato rituale, ritenendo non applicabile la regola che fa decorrere i termini dalla notifica al difensore quando si discute l'impugnazione del lodo.
Codice di procedura civile, art. 816-bis
Richiamato nella discussione sulla validità della notificazione del lodo; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione di nullità della notifica quando la notificazione alla parte è valida in arbitrato.
Massime di principio
- In arbitrato rituale la notificazione del lodo alla parte stessa è idonea a fare decorrere i termini di impugnazione anche se la parte è stata assistita da difensore; la notifica al domiciliatario non sempre sostituisce quella alla parte.
- La delimitazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria (estensione ad altri contratti collegati) è questione di interpretazione contrattuale e merito: la Corte di merito ha ampia discrezionalità e il suo apprezzamento è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi logici o violazioni gravi delle regole ermeneutiche.
- Un lodo arbitrale che interpreti la clausola e definisca i confini della devoluzione non è automaticamente nullo ai sensi dell'art. 829 n.4; la nullità è possibile solo se la motivazione è radicalmente inintelligibile o violi le regole ermeneutiche.
- Per ottenere la revocazione del lodo è necessario provare fatti gravi come il dolo delle controparti: mere divergenze interpretative o contestazioni di merito non sono sufficienti.
- Le censure in cassazione devono rispettare gli oneri di specificazione (art. 366 n.6); motivi generici o non adeguatamente sviluppati sono irricevibili.
- Questioni formali sulle procure e sulle modalità di conferimento devono essere valutate alla luce del principio di conservazione degli atti: quando emerge inequivocabilmente la volontà di conferire procura la nullità non va riconosciuta.
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