Cassazione Civile, Sentenza n. 29319/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per la liquidazione delle proprie competenze professionali verso il Condominio in relazione ad attività difensiva in procedimento cautelare e successivo giudizio di merito. Il Tribunale, richiamando l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ha rilevato l'applicabilità del rito sommario e l'impossibilità di conversione in rito ordinario e ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il Condominio, costituendosi, aveva sollevato eccezione di prescrizione (contestazione sull'an debeatur). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione lamentando errata applicazione delle norme richiamate e censurando la distribuzione delle spese; il Condominio ha eccepito tardività della impugnazione (ricorso notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione) e altre ragioni di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato era stato depositato in cancelleria il 12/11/2015 (formato cartaceo), data che costituisce quella di pubblicazione utile ai fini della decorrenza del termine 'lungo' ex art. 327 c.p.c.; la notifica a mezzo PEC del ricorso avvenuta il 17/05/2016 è quindi oltre il termine di sei mesi. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. È stato altresì rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il Tribunale e la Corte hanno interpretato l'art. 14 come prevedente l'applicazione del rito sommario alle istanze di liquidazione degli onorari del difensore e come escludente la conversione del rito in ordinario; da ciò consegue che, se il cliente solleva contestazioni sull'an debeatur, il ricorso del professionista può risultare inammissibile.
Norma che autorizza il ricorso del difensore per la liquidazione delle proprie competenze; qui costituisce la base sostanziale della domanda originaria ma la sua attuazione è stata valutata alla luce del rito speciale previsto dal d.lgs. 150/2011.
Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti alla procedura sommaria per le domande di liquidazione; la Corte non ne ha tuttavia mutata la valutazione complessiva sulla inammissibilità per motivi di termine e per le ragioni processuali già esposte.
Citato nella censura del ricorrente in relazione alla regolamentazione delle spese, ma non è stato decisivo per la pronuncia sulla inammissibilità per tardività.
La Corte lo ha applicato in tema di decorrenza del termine 'lungo' per il ricorso per cassazione, sancendo che, per provvedimenti redatti in formato cartaceo, la decorrenza parte dalla data di deposito in cancelleria (data di pubblicazione) e non dalla successiva apparizione nel fascicolo telematico o dalla comunicazione via PEC.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma che obbliga il ricorrente, se dovuto, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le istanze di liquidazione delle competenze professionali ex art. 702-bis c.p.c., dopo il d.lgs. n. 150/2011, sono assoggettate al rito sommario previsto dall'art. 14 e, salvo disposizioni speciali, non è possibile convertirle in rito ordinario; se il cliente solleva contestazioni riguardanti l'an debeatur (es. prescrizione), il ricorso del professionista può essere dichiarato inammissibile.
- Per provvedimenti redatti in formato cartaceo la data di pubblicazione utile ai fini dei termini d'impugnazione coincide con la data di deposito in cancelleria; la successiva visibilità nel fascicolo telematico o la comunicazione via PEC non fanno decorrere nuovamente il termine.
- Prima di notificare un ricorso per cassazione verificare sempre se il provvedimento sia stato redatto in formato digitale o cartaceo: nelle sentenze digitali la data di attestazione del cancelliere e l'attribuzione del numero cronologico possono incidere sulla decorrenza del termine, mentre per i provvedimenti cartacei rileva la data di deposito.
- Il riproporre la stessa domanda dinanzi al medesimo giudice dopo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità può essere considerato dal resistente come comportamento di tacita acquiescenza e potenzialmente influire sulle contestazioni circa l'intenzione di gravare la decisione con impugnazione; comunque la tempestività dell'impugnazione resta fondamentale per la sua ammissibilità.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio e, se previsto, all'ulteriore versamento del contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
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