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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29328/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della CTR Puglia che, in appello proposto dall'Agenzia, ha in gran parte accolto il gravame dell'Amministrazione rideterminando l'imposta INVIM e ritenendo estinta parte della pretesa per pagamento da parte del coobbligato; Uggiani deduce molte censure: tardività e inammissibilità dell'appello principale (per effetto della sospensione dei termini prevista dal cd. condono delle liti), violazione del divieto di doppia imposizione per l'emissione di un secondo avviso INVIM senza annullare il primo e formazione del giudicato, difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione (mancata allegazione della sentenza di merito su cui si fondava l'atto), improcedibilità della costituzione dell'Ufficio per tardivo deposito di documenti nel primo grado e, infine, inesigibilità delle sanzioni per effetto dell'abrogazione dell'INVIM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso: ha ritenuto infondati il primo (tardività/inammissibilità dell'appello principale e legittimo affidamento), il quarto (improcedibilità della costituzione e inutilizzabilità dei documenti) e il sesto (inesigibilità delle sanzioni per abrogazione dell'INVIM); ha dichiarato inammissibili il secondo (vizi connessi alla presunta doppia imposizione e formazione del giudicato) e il quinto (difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione della sentenza), per carenze del principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione e per mancata dimostrazione dell'incolpevole ignoranza; ha invece accolto il terzo motivo rilevando che la motivazione della CTR sull'infondatezza delle questioni riproposte con l'appello incidentale era meramente affer-mativa e apparente (formulazione tipo: "infondate, pretestuose e prive di pregio") senza indicare gli elementi da cui traeva il convincimento. Per tale vizio di motivazione la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dedotta con il terzo motivo e ha rinviato la causa alla CTR Puglia per nuovo esame anche sulle spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111)

    "le liti fiscali... possono essere definite...; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012."

    Usata per valutare che per le controversie pendenti alla data indicata i termini processuali erano sospesi e, pertanto, l'appello notificato nel febbraio 2012 risultava tempestivo

  • art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato come criterio interpretativo per la nozione di "lite pendente" cui si è riferita la sospensione dei termini prevista dall'art. 39 citato

  • art. 7, legge 27 maggio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)

    Sottolinea l'onere motivazionale degli atti impositivi; la Corte osserva che l'allegazione materiale di una sentenza è necessaria solo se il contribuente non ha potuto averne conoscenza per causa non a lui imputabile

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario) - art. 32

    Termine per depositare memorie e documenti in primo grado considerato perentorio: mancato rispetto può determinare preclusione, ma documenti prodotti "irritualmente" in primo grado sono acquisibili in appello se ricompresi nel fascicolo

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello e la loro valutazione da parte della CTR, anche se prodotti in modo non perfettamente rituale in primo grado

  • art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Stabilisce che l'abrogazione di un tributo non elimina la responsabilità per violazioni commesse quando il tributo era vigente; pertanto l'abolizione dell'INVIM non rendeva automaticamente inesigibili le sanzioni

  • art. 67, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riferito al divieto di plurime imposizioni sullo stesso presupposto: l'Amministrazione può emettere un nuovo atto per lo stesso periodo se non vi è violazione del giudicato e, se necessario, previo annullamento in autotutela dell'atto precedente

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali o sostanziali, omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi); utilizzate per delimitare la correttezza delle doglianze dedotte in cassazione e per l'individuazione dell'inammissibilità o fondatezza di talune censure

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al vizio di omessa pronuncia su motivi di appello: tale vizio deve essere dedotto ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista per alcune definizioni delle liti (condono) rende tempestivi gli atti notificati durante il periodo di sospensione: la proposizione anticipata di un appello durante la sospensione non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In cassazione vige il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti essenziali (con indicazione di dove siano prodotti nel processo) e sintetizzarne il contenuto per consentire la verifica della doglianza senza accesso ad atti esterni.
  • La Corte di merito non può rigettare con formule generiche e prive di motivazione le questioni riproposte in appello incidentale: la motivazione deve esporre gli elementi e il percorso logico-giuridico che hanno condotto alla decisione; altrimenti sussiste vizio di motivazione soggetto a cassazione con rinvio.
  • Documenti prodotti 'irritualmente' in primo grado possono essere utilizzati in appello se risultano inseriti nel fascicolo e posti a disposizione della controparte; la produzione tardiva può essere sanata nella fase di impugnazione.
  • L'annullamento di un atto impositivo non esclude che l'Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge (giudicato, prescrizione, divieto di doppia imposizione), possa emanare un nuovo atto: spesso ciò comporta la sostituzione del precedente atto (caducazione d'ufficio) ma richiede rispetto delle garanzie procedurali.
  • L'abrogazione successiva di un tributo non cancella automaticamente la responsabilità sanzionatoria riferita a comportamenti posti in essere quando il tributo era vigente: le sanzioni possono rimanere esigibili se commesse nel periodo di vigenza.

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