Cassazione Civile, Sentenza n. 29320/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 13665/2016 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso di Tacchio Rolando per mancata produzione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Il ricorrente deduceva errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.), evidenziando che la relata di notificazione era in realtà presente nel fascicolo (spillata dopo la penultima pagina) e che la Corte aveva erroneamente percepito la sua mancata presenza, determinando l'improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto evidente e decisivo e ha annullato la sentenza n. 13665/2016. In seguito, nella fase rescissoria, ha esaminato il merito del ricorso originario proposto da Tacchio: ha accolto il primo motivo (con riguardo alla errata applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. da parte della Corte d'appello in ordine alla presunta acquiescenza all'ammissione del giuramento suppletorio), ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 665/2011 con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione per decidere sull'appello, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'impugnazione originaria.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
obbligo di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione
la norma impone a pena di improcedibilità la produzione della copia autentica della sentenza con la relativa relata; la mancata percezione di tale documento in atti può costituire errore di fatto se il documento è invece presente
revocazione per errore di fatto
consente la revocazione della decisione per errore di fatto evidente, quando la realtà documentale dimostra l'inesattezza della percezione fattuale su cui si è basata la decisione
regole sulle conclusioni e sulle formalità dell'appello
la Corte d'appello non può imputare l'inammissibilità dell'appello alla mancata contestazione in sede di precisazione delle conclusioni quando l'appellante abbia comunque sollevato in primo grado elementi che consentono di sollecitare la revisione della legittimità dell'ammissione del giuramento suppletorio; l'omessa formale censura in precisazione non impedisce l'esame di merito dell'ammissibilità del giuramento in appello
condizioni per la delazione del giuramento suppletorio
il giudice di merito ha discrezionalità nel disporre il giuramento suppletorio quando la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non sono del tutto prive di prova; la legittimità dell'ammissione può essere riesaminata in appello
richiamata per affermare che la critica alla veridicità del giuramento non esclude l'applicazione delle regole sull'onere della prova; il giudice d'appello può rivalutare il materiale probatorio raccolto prima del giuramento
legge n. 197/2016 (conversione d.l. n. 168/2016) e art. 11 delle Preleggi
riduzione del termine per proporre revocazione da un anno a sei mesi e principio di irretroattività senza specifica disposizione transitoria
la riduzione del termine per revocazione si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge (30/10/2016); per provvedimenti anteriori resta il termine previgente
richiesta di sospensione del processo in attesa del giudizio penale
consente di domandare la sospensione del processo civile in attesa dell'esito del procedimento penale attinente a fatti connessi (qui: ipotesi di falsità del giuramento)
rimessione degli atti per il seguito
norma procedurale utilizzata per rimandare gli atti alla Sezione competente dopo la decisione delle Sezioni Unite
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) è possibile quando la Corte ha basato la declaratoria di improcedibilità su una percezione errata di un elemento documentale effettivamente presente negli atti (ad es. relata di notificazione): va dimostrata l'evidenza e la decisività dell'errore.
- Se la Corte di Cassazione dichiara improcedibile un ricorso per mancata produzione documentale, ma il documento era effettivamente depositato (anche se allegato o spillato in modo non convenzionale), il rimedio della revocazione è percorribile e può portare alla rinnovazione del giudizio di legittimità.
- Quanto al giuramento suppletorio, il giudice d'appello può riesaminare la legittimità della sua ammissione e, se ritiene che il materiale probatorio già raccolto prima della delazione fosse sufficiente, decidere la causa prescindendo dall'esito del giuramento; l'assenza di una formale censura sull'ammissibilità in sede di precisazione delle conclusioni non impedisce questo controllo in appello.
- La mera critica alla veridicità del giuramento o la richiesta di sospensione in attesa di un procedimento penale non equivale necessariamente ad acquiescenza all'ammissione del giuramento: il giudice d'appello deve poter valutare se il giuramento era giustificato alla luce delle prove preesistenti.
- La riduzione del termine per proporre revocazione introdotta dalla legge n. 197/2016 si applica solo ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della norma, salvo diversa disposizione transitoria; bisogna verificare la data di pubblicazione del provvedimento impugnato per valutare la tempestività.
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