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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29321/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1523/2019; questioni processuali (validità delle notifiche, validità degli atti di riassunzione, obbligo di notifica ai contumaci) e questioni sostanziali circa l'applicabilità dello "ius superveniens" introdotto dal D.Lgs. n.154/2013 (art.104) che parifica i figli naturali ai figli legittimi ai fini successori, con conseguente possibile inclusione nelle operazioni di collazione delle donazioni del 1949. Il ricorrente denunciava, in particolare, l'illegittima disapplicazione da parte della Corte distrettuale delle statuizioni contenute in una precedente sentenza non definitiva (che aveva escluso la collazione delle donazioni), sostenendo che tale riforma doveva avvenire solo mediante gli strumenti di impugnazione e non per decisione del giudice della prosecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale relativo alla violazione del vincolo derivante dalla sentenza non definitiva: la Corte d'Appello ha illegittimamente disapplicato la statuizione non definitiva per applicare lo ius superveniens, violando il principio per cui il giudice della prosecuzione non può riesaminare e decidere in senso diverso questioni già decise con sentenza non definitiva (la riforma di tali statuizioni deve avvenire con le impugnazioni). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà attenersi alle statuizioni della sentenza non definitiva non impugnata. Sui restanti motivi di ricorso la Cassazione ha respinto le censure, affermando tra l'altro l'ammissibilità degli atti di riassunzione che consentivano di individuare il processo, l'efficacia conservativa di una notifica tempestiva nei giudizi con litisconsorzio inscindibile, l'inapplicabilità dell'obbligo di notificazione della riassunzione alle parti contumaci quando non si produce un radicale mutamento della situazione processuale, la correttezza del calcolo dei frutti a partire dalla domanda originaria e la nullità/inesistenza di divisioni stipulate solo tra alcuni coeredi.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 154/2013, art. 104

    Norma transitoria della riforma della filiazione che estende in astratto l'applicabilità del nuovo trattamento successorio ai figli naturali; la Corte d'Appello l'aveva ritenuta applicabile anche alla controversia pendente, ma la Cassazione ha ritenuto che la sua applicazione non possa essere usata dal giudice della prosecuzione per riformare statuizioni contenute in una sentenza non definitiva senza che ciò sia ottenuto mediante gli ordinari rimedi di impugnazione

  • Legge n. 219/2012 (riforma della filiazione)

    Riforma sostanziale richiamata dalla disciplina transitoria (D.Lgs. 154/2013); la Corte ne ha esaminato la portata ma la Cassazione ha limitato la possibilità di applicarla retroattivamente quando esiste un vincolo derivante da una sentenza non definitiva

  • Legge n. 151/1975 (riforma diritto di famiglia)

    Normativa previgente richiamata nella valutazione della collazione: la Corte d'appello in una precedente non definitiva aveva applicato la disciplina previgente alla successione aperta prima della riforma, escludendo la collazione per successione tra soli figli naturali

  • Art. 331 c.p.c.

    Norma sulla integrazione del contraddittorio: la Cassazione ricorda che, in giudizi con litisconsorzio inscindibile, la notifica tempestiva dell'impugnazione ad almeno un litisconsorte ha efficacia conservativa e può comportare l'integrazione del contraddittorio ex art.331

  • Art. 125 disp. att. c.p.c. (atto di riassunzione)

    Regole formali sull'atto di riassunzione: la Corte afferma che la nullità dell'atto di riassunzione sussiste solo se l'atto non consente di individuare chiaramente il processo da riassumere; non è indispensabile riprodurre tutti gli estremi purché il contenuto consenta l'identificazione

  • Art. 789 c.p.c.

    Procedure per l'approvazione del progetto di divisione: la Corte ha confermato che quando il giudice decide con sentenza (anziché con ordinanza ex art.789) e le parti hanno impedito con la loro condotta la chiusura consensuale, non è necessaria la preventiva formalità prevista dall'art.789

  • Artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. e legge n. 69/2009 (artt. 58 co.4 e 62)

    Disposizioni che hanno introdotto l'obbligo di rinnovare entro vent'anni la trascrizione della domanda giudiziale: la Corte ha ritenuto irrilevante la questione rispetto agli atti traslativi già dichiarati inopponibili alla massa da sentenza di Tribunale passata in cosa giudicata

  • Art. 1148 c.c.

    Norma sulla sorte dei frutti tra possessore e rivendicante: la Cassazione chiarisce che, nei rapporti di comunione ereditaria, la pretesa al rimborso dei frutti dei coeredi non si fonda necessariamente su art.1148 ma su principi del diritto comune (obbligo di rendiconto, ripartizione 'pro quota', divieto di indebito arricchimento)

  • Art. 507 c.c. (accettazione beneficiata e avviso ai creditori)

    Rilevanza dei rilascî a creditori dell'eredità: la Corte d'appello ha correttamente osservato che non risultava provato che i beni rilasciati ai creditori coincidessero con quelli oggetto della causa, quindi tale circostanza non esonera dall'obbligo di rendiconto

Massime di principio

  • Il giudice della prosecuzione di un processo non può riformare in senso sostanziale statuizioni contenute in una sentenza non definitiva: la riforma di quelle statuizioni deve avvenire tramite i mezzi di impugnazione e non per decisione diretta del medesimo giudice che prosegue il processo
  • L'applicazione di norme sopravvenute (ius superveniens) non può essere utilizzata come giustificazione per eludere il vincolo creato da una sentenza non definitiva già resa nella stessa causa
  • In processi con litisconsorzio inscindibile, la notifica tempestiva dell'impugnazione ad almeno un litisconsorte ha efficacia conservativa e può rendere ammissibile l'impugnazione anche se notificata tardivamente agli altri, fermo restando l'obbligo di integrazione del contraddittorio
  • L'atto di riassunzione è valido se consente di identificare agevolmente il giudizio che si intende proseguire; la forma non è invalida per errori o omissioni non essenziali se lo scopo identificativo è raggiunto
  • Le divisioni stipulate tra soltanto alcuni dei coeredi sono generalmente nulle e inopponibili alla massa ereditaria; pertanto atti divisori tra pochi condividenti non liberano gli altri dall'obbligo di rendiconto
  • Il diritto dei coeredi al rimborso dei frutti maturati sul bene comune si fonda sul principio della ripartizione 'pro quota' e dell'obbligo di rendiconto; la decorrenza utile per il calcolo dei frutti può essere anteriore alla domanda di divisione (anche dall'apertura della successione) salvo diversamente stabilito

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