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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29301/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento che aveva escluso la deducibilità di costi di sponsorizzazione fatturati dalla societa sportiva dilettantistica ASM90 (fatture nn. 12,13,15,16,17,18), perché risultavano pagate in contanti e il costo era ammortizzato in sole tre quote; deduceva nullità dell'atto per mancata valutazione delle osservazioni ex art. 7 e 12 legge 212/2000 e, fra altri motivi, la erronea interpretazione dell'art. 25 legge 133/1999 che, secondo la CTR, avrebbe reso indeducibili i costi quando il pagamento non è tracciato

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta nullità per mancata considerazione delle osservazioni ex legge 212/2000, ritenendo svolto il contraddittorio e confermando che l'omissione di esplicitare nella motivazione dell'avviso la valutazione delle osservazioni non determina automaticamente nullità. Ha invece accolto il secondo motivo: l'art. 25 legge 133/1999 non implica automaticamente l'indeducibilità dei costi a carico dello sponsor per il solo fatto che il pagamento non sia tracciato; la norma prevede obblighi di tracciabilità per le ASD e la decadenza dalle agevolazioni per le stesse, ma non una sanzione automatica che privi lo sponsor della possibilità di provare il costo. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articoli 7 e 12

    Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e rilevante nei casi previsti dalla normativa; tuttavia l'omessa esplicitazione nell'atto impositivo della valutazione delle osservazioni non comporta automaticamente nullità dell'atto salvo che la violazione del diritto di difesa abbia potuto produrre un risultato diverso

  • Art. 25 legge 28 dicembre 1998, n. 419 (poi richiamata da norme successive, testo come risultante per la specie dalla modifica introdotta dall'art. 37, comma 2, lett. a) della legge 342/2000)

    I pagamenti a favore di societa, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000.000 di lire, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    La norma impone obblighi di tracciabilita per i pagamenti verso ASD e prevede conseguenze per le ASD che perdono agevolazioni e sanzioni; non stabilisce automaticamente l'indeducibilita del costo a carico dello sponsor quando il pagamento non risulta tracciato. Lo sponsor conserva il diritto e l'onere di provare il sostenimento del costo

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche)

    Rilevata come normativa agevolativa richiamata dall'art. 25; la perdita delle agevolazioni in capo all'ASD per mancata tracciabilita non si traduce automaticamente in una perdita del diritto di prova o di deducibilita per il soggetto che ha sostenuto la spesa

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11

    Disciplina le sanzioni tributarie non penali richiamate dall'art. 25 per le ASD; la corte richiama la norma come effetto sanzionatorio per l'ente sportivo ma non come norma che colpisca direttamente la deducibilita del costo a carico dello sponsor

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, cause C-129/13 e C-276/12) e giurisprudenza di legittimita italiana citata

    Principio che la violazione del diritto di essere sentiti determina invalidita dell'atto solo se la mancata osservanza avrebbe potuto produrre un risultato diverso; la Corte italiana applica questo principio nell'esame della qualificazione del contraddittorio endoprocedimentale

Massime di principio

  • L'omessa menzione nelle motivazioni dell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se il contraddittorio si sia effettivamente svolto e se la mancata considerazione abbia potuto modificare l'esito
  • Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti verso associazioni sportive dilettantistiche incidono sulle agevolazioni spettanti a tali associazioni e sull'applicazione di sanzioni a loro carico, ma non comportano automaticamente l'indeducibilità dei costi per lo sponsor; lo sponsor mantiene l'onere di provare il pagamento e la sussistenza del costo
  • In giudizi simili il contribuente (sponsor) deve concentrarsi sulla produzione di prove idonee a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa indipendentemente dalla modalità di pagamento, salvo che la legge espressamente disponga diversamente
  • La violazione del diritto di difesa o del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente prospetta concretamente un risultato diverso che si sarebbe potuto ottenere: occorre dunque collegare l'irregolarità all'effetto processuale
  • Se una norma prevede obblighi formali di tracciabilità diretti a consentire controlli fiscali, la loro inosservanza può avere effetti sanzionatori o di decadenza sulle agevolazioni spettanti all'ente beneficiario, ma l'interpretazione estensiva che applica sanzioni anche ai terzi non è automatica e va motivatamente supportata

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