Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29318/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Neologistica ha chiesto il ristoro del danno per l'illegittimo recesso opposto da Novartis rispetto a un presunto contratto d'appalto per deposito e distribuzione farmaci concluso per fatti concludenti; in subordine ha dedotto responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) per violazione della buona fede nelle trattative. Novartis ha contestato che nessun contratto fosse stato concluso perché la procedura era una selezione pubblicizzata con disciplinare che prevedeva la conclusione del contratto in forma scritta e ulteriori fasi selettive. Tribunale e Corte d'appello hanno respinto le pretese di Neologistica; questa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, errata interpretazione della forma del contratto, mancata ammissione di prove orali e violazione degli obblighi di buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato i dati di prova, rilevando che il disciplinare della selezione prevedeva che il contratto fosse concluso per iscritto e che Neologistica non risultava l'unica aggiudicataria ma ammessa a una fase successiva della selezione; la bozza di contratto prodotta confermava la necessità della sottoscrizione. Le doglianze della ricorrente sono state giudicate come mera proposta di una diversa valutazione di merito e quindi non proponibili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite per il giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00 oltre accessori, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c.1-quater DPR 115/02.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    Riferita alla responsabilità precontrattuale: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non provano una condotta contraria alla buona fede tale da fondare responsabilità, e ha valutato coerenti le condotte con il disciplinare della selezione.

  • artt. 1325, 1326, 1355, 1350, 1362, 1363 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente sul tema della forma e conclusione del contratto; la Corte ha osservato che non ha ritenuto l'esistenza di un obbligo legale di forma, ma ha dato valore vincolante alla previsione del disciplinare di selezione che imponeva la conclusione per iscritto e alla bozza di contratto prodotta.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul contenuto delle decisioni e motivazione: le doglianze sulla presunta insufficiente motivazione sono state ritenute, in gran parte, contestazioni della valutazione di merito e non vizii di motivazione rilevanti ai fini di cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione a responsabilità per inadempimento; la Corte ha negato che fosse provato un contratto e quindi un inadempimento fondante responsabilità ex art.1218.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione al risarcimento danni extracontrattuali: la Corte ha ritenuto mancava il presupposto fattuale per affermare responsabilità fondata su condotte antigiuridiche nella fase delle trattative.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova: la Corte ha richiamato che l'onere della prova delle circostanze dedotte incombe sulla parte che le allega e che i documenti e la condotta non dimostravano la conclusione del contratto.

  • art. 1665 c.c.

    Citato in relazione a rapporti di appalto/subappalto e obblighi; la Corte ha comunque ritenuto assente il rapporto contrattuale dedotto da Neologistica.

  • artt. 1175, 1373, 1375, 1671 c.c.

    Richiamati in tema di diligenza, buona fede e obblighi nelle trattative e nell'esecuzione; la Corte territoriale ha valutato che la documentazione e il disciplinare giustificavano la condotta di Novartis e non emergeva violazione degli obblighi richiamati.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle spese e alle prove; la Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili o insufficienti a dimostrare vizio procedurale rilevante.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma che consente la cassazione per omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha ritenuto che le critiche mosse non configurassero un omesso esame di fatti ma una diversa valutazione del merito, che la cassazione non può sostituire.

  • art. 13 c.1-quater DPR 115/02

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Se un disciplinare di selezione prevede espressamente che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione di un testo scritto, la mera attività preparatoria o l'esecuzione di atti organizzativi non bastano a dimostrare la conclusione del contratto per fatti concludenti.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le critiche che si riducono a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione.
  • Per fondare responsabilità precontrattuale o per buona fede nelle trattative è necessario fornire prove concrete e specifiche della condotta arbitraria o dolosa; la mera astensione o l'interruzione di una selezione, motivata e conforme al disciplinare, non costituisce automaticamente illecito.
  • Lamentare in cassazione insufficiente motivazione o omesso esame di prove richiede dimostrare che il giudice di merito non abbia considerato fatti decisivi; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Le questioni processuali relative all'ammissione di mezzi di prova (es. prova orale) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nel corso del giudizio di merito per poter essere efficacemente impugnate successivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.