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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29244/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali superiori a euro 10.000. Con un unico motivo, articolato in due profili, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo di non avere ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento INPS e della diffida ad adempiere, e che il decreto di citazione a giudizio non potesse valere come equipollente perché privo di tutti i dati e avvisi necessari; ha inoltre negato che potesse dirsi acquisita una conoscenza "aliunde" degli atti, per inesattezze presenti nel procedimento; 2) insussistenza del reato, assumendo non dimostrata la corresponsione degli stipendi e, quindi, delle trattenute previdenziali oggetto di omissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui la causa di non punibilità prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali si perfeziona, in caso di mancata rituale comunicazione dell'avviso di accertamento e di decreto di citazione incompleto, dal momento in cui l'imputato abbia comunque avuto conoscenza aliunde dell'avviso e dei dati essenziali per adempiere. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva desunto la piena conoscenza dell'importo dovuto, delle modalità e del luogo di pagamento dagli atti del procedimento, oltre che dalla stessa deduzione difensiva. Ha inoltre ritenuto non censurabile l'accertamento probatorio sull'effettivo pagamento delle retribuzioni, fondato sulle dichiarazioni dei lavoratori e sul Libro Unico del Lavoro. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale norma concorrente nel capo d'imputazione per la continuazione del reato contestato.

  • art. 2, comma 1 e comma 1-bis, d.l. 463/1983

    norma incriminatrice e causa di non punibilità per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali; la causa di non punibilità richiede la corresponsione dell'importo dovuto entro tre mesi dalla piena conoscenza dell'avviso di accertamento e dei dati essenziali per il pagamento.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la causa di non punibilità opera solo se l'imputato corrisponde l'importo dovuto entro il termine di legge decorrente dalla piena conoscenza del periodo omesso, dell'importo, del luogo di pagamento e della possibilità di beneficiare della causa di non punibilità.
  • Se la notifica rituale dell'avviso di accertamento e della diffida non risulta effettuata, il termine per avvalersi della causa di non punibilità può comunque decorrere dal momento in cui l'imputato abbia acquisito aliunde la conoscenza effettiva degli elementi essenziali dell'invito ad adempiere.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre genericamente le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute, il giudice può valorizzare le dichiarazioni dei lavoratori e la documentazione del rapporto di lavoro per desumere l'effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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