Cassazione Penale, Sentenza n. 29839/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 02/11/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina (25/11/2021) per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere (art. 4, comma 2, legge 110/1975). Il ricorrente deduce tre censure: 1) errata qualificazione del fatto e applicazione della norma, sostenendo che il coltello a serramanico con bloccaggio dovesse essere qualificato come porto abusivo di arma comune da taglio (art. 699 c.p.) o comunque non come arma propria; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) omissione o insufficiente motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna inflitta in sede di merito (4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda). Motivazione: il ricorrente non ha adeguatamente contestato i passaggi decisivi della sentenza impugnata; il coltello sequestrato rientrava tra gli strumenti il cui porto fuori dall'abitazione è vietato senza giustificato motivo e l'imputato non ha fornito giustificazione plausibile; anzi alla vista dei Carabinieri aveva aumentato l'andatura per sottrarsi al controllo. Quanto alla tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto ostativa l'esistenza di precedenti e di pregresse applicazioni dell'istituto ex art. 131-bis, nonché la non occasionalità del comportamento. Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito non illogica, avendo valorizzato i precedenti e la concreta modalità esecutiva del fatto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e in favore della Cassa delle ammende della somma equitata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma
art. 4, comma 2, legge 110/1975
Il porto fuori dall'abitazione di armi o strumenti atti a offendere è vietato salvo giustificato motivo; il "giustificato motivo" richiede esigenze corrispondenti a norme di comportamento lecite e valutazione della natura dell'oggetto, modalità, condizioni soggettive e luogo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto assente il giustificato motivo.
Norma sulla contravvenzione per porto abusivo di armi: la difesa aveva chiesto la riqualificazione in tale fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che il coltello sequestrato fosse comunque tra gli oggetti il cui porto fuori casa è vietato senza giustificato motivo e non ha accolto la ricostruzione proposta.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha escluso la sua applicazione perché l'imputato aveva già beneficiato due volte dell'istituto e risultavano precedenti e procedimenti per reati anche gravi; tale quadro ostava alla riconoscibilità della tenuità.
Regole per la determinazione della pena e per la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha negato le attenuanti generiche valutando i precedenti e la modalità di commissione del fatto; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Disposizioni sulle circostanze attenuanti e loro rilevanza; valutate dal giudice di merito alla stregua del quadro complessivo della personalità e della condotta dell'imputato, con ampia discrezionalità non sindacabile in cassazione se motivata.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 533
artt. 125, 192, 533 c.p.p.
Norme richiamate nel ricorso (riguardanti, fra l'altro, motivazione e impugnazioni): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia effettivamente contestato gli specifici passaggi della motivazione di merito come richiesto per censurare la decisione in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese nei processi di cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondato il ricorso.
Massime di principio
- Il porto fuori dall'abitazione di coltelli o strumenti atti a offendere è punibile salvo che l'imputato provi un "giustificato motivo" concreto, correlato alla natura dell'oggetto, al luogo e alle sue esigenze; l'onere probatorio grava sul difensore/imputato.
- La qualificazione giuridica dell'oggetto (arma propria vs. comune) dipende dagli accertamenti di fatto (es. presenza di congegni, lunghezza lama, doppio tagliente, idoneità all'offesa) e dalla motivazione del giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza dell'applicazione della legge, non la valutazione di fatto, salvo vizi di motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se il fatto non è occasionale o se il quadro personale dell'imputato (precedenti, ripetute applicazioni di benefici) non è compatibile con l'attenuazione; non è sufficiente l'esiguità materiale dell'offesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi il suo apprezzamento sulla base di elementi decisivi (pregressi, modalità esecutive, comportamento dell'imputato); non è necessario che il giudice discuta ogni elemento favorevole evocato dalle parti.
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi espressamente con i passaggi motivazionali decisivi della sentenza impugnata; censure generiche o tesi difformi da quelle già adottate in sede di merito rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
- Condotte come il tentativo di sottrarsi al controllo (es. accelerare alla vista delle forze dell'ordine) e la mancata giustificazione immediata del possesso aggravano la valutazione del fatto e possono ostare a qualificazioni più favorevoli per l'imputato.
- Le decisioni di merito riguardo alla valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell'imputato (precedenti, recidive) hanno ampia discrezionalità e sono sindacate dalla Cassazione solo per vizio motivazionale palese.
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