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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29839/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 02/11/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina (25/11/2021) per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere (art. 4, comma 2, legge 110/1975). Il ricorrente deduce tre censure: 1) errata qualificazione del fatto e applicazione della norma, sostenendo che il coltello a serramanico con bloccaggio dovesse essere qualificato come porto abusivo di arma comune da taglio (art. 699 c.p.) o comunque non come arma propria; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) omissione o insufficiente motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna inflitta in sede di merito (4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda). Motivazione: il ricorrente non ha adeguatamente contestato i passaggi decisivi della sentenza impugnata; il coltello sequestrato rientrava tra gli strumenti il cui porto fuori dall'abitazione è vietato senza giustificato motivo e l'imputato non ha fornito giustificazione plausibile; anzi alla vista dei Carabinieri aveva aumentato l'andatura per sottrarsi al controllo. Quanto alla tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto ostativa l'esistenza di precedenti e di pregresse applicazioni dell'istituto ex art. 131-bis, nonché la non occasionalità del comportamento. Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito non illogica, avendo valorizzato i precedenti e la concreta modalità esecutiva del fatto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e in favore della Cassa delle ammende della somma equitata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma

    art. 4, comma 2, legge 110/1975

    Il porto fuori dall'abitazione di armi o strumenti atti a offendere è vietato salvo giustificato motivo; il "giustificato motivo" richiede esigenze corrispondenti a norme di comportamento lecite e valutazione della natura dell'oggetto, modalità, condizioni soggettive e luogo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto assente il giustificato motivo.

  • Codice penale, art. 699

    Norma sulla contravvenzione per porto abusivo di armi: la difesa aveva chiesto la riqualificazione in tale fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che il coltello sequestrato fosse comunque tra gli oggetti il cui porto fuori casa è vietato senza giustificato motivo e non ha accolto la ricostruzione proposta.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha escluso la sua applicazione perché l'imputato aveva già beneficiato due volte dell'istituto e risultavano precedenti e procedimenti per reati anche gravi; tale quadro ostava alla riconoscibilità della tenuità.

  • Codice penale, art. 133

    Regole per la determinazione della pena e per la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha negato le attenuanti generiche valutando i precedenti e la modalità di commissione del fatto; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disposizioni sulle circostanze attenuanti e loro rilevanza; valutate dal giudice di merito alla stregua del quadro complessivo della personalità e della condotta dell'imputato, con ampia discrezionalità non sindacabile in cassazione se motivata.

  • Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 533

    artt. 125, 192, 533 c.p.p.

    Norme richiamate nel ricorso (riguardanti, fra l'altro, motivazione e impugnazioni): la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia effettivamente contestato gli specifici passaggi della motivazione di merito come richiesto per censurare la decisione in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese nei processi di cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondato il ricorso.

Massime di principio

  • Il porto fuori dall'abitazione di coltelli o strumenti atti a offendere è punibile salvo che l'imputato provi un "giustificato motivo" concreto, correlato alla natura dell'oggetto, al luogo e alle sue esigenze; l'onere probatorio grava sul difensore/imputato.
  • La qualificazione giuridica dell'oggetto (arma propria vs. comune) dipende dagli accertamenti di fatto (es. presenza di congegni, lunghezza lama, doppio tagliente, idoneità all'offesa) e dalla motivazione del giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza dell'applicazione della legge, non la valutazione di fatto, salvo vizi di motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se il fatto non è occasionale o se il quadro personale dell'imputato (precedenti, ripetute applicazioni di benefici) non è compatibile con l'attenuazione; non è sufficiente l'esiguità materiale dell'offesa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi il suo apprezzamento sulla base di elementi decisivi (pregressi, modalità esecutive, comportamento dell'imputato); non è necessario che il giudice discuta ogni elemento favorevole evocato dalle parti.
  • In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi espressamente con i passaggi motivazionali decisivi della sentenza impugnata; censure generiche o tesi difformi da quelle già adottate in sede di merito rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
  • Condotte come il tentativo di sottrarsi al controllo (es. accelerare alla vista delle forze dell'ordine) e la mancata giustificazione immediata del possesso aggravano la valutazione del fatto e possono ostare a qualificazioni più favorevoli per l'imputato.
  • Le decisioni di merito riguardo alla valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell'imputato (precedenti, recidive) hanno ampia discrezionalità e sono sindacate dalla Cassazione solo per vizio motivazionale palese.

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