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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21877/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) presunta illegittima revoca del consenso del Pubblico Ministero alla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) e violazione dell\'art. 34 c.p.p. per incompatibilità del giudice; 2) vizi di motivazione circa la prova e l\'identificazione dell\'imputato (uso di tracciature dei mezzi e fotogrammi di videosorveglianza; confessione ritenuta ininfluente); 3) erronea applicazione dell\'aggravante della minorata difesa per i reati commessi di notte; 4) mancato riconoscimento della continuazione con fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Vicenza del 02/11/2018; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche e revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dettaglio: è stata respinta la doglianza sulla revoca del consenso del P.M. (il consenso del P.M. non è vincolante e può essere revocato; la riproposizione identica della richiesta non vincola il P.M.); la presunta incompatibilità del giudice non determina nullità ma costituisce motivo di astensione/ricusazione; i motivi relativi alla prova sono generici e non adeguatamente correlati alle singole imputazioni, dunque inammissibili; la qualificazione dell\'aggravante della minorata difesa per i furti notturni è corretta perché non vi sono elementi che dimostrino una concreta idoneità della difesa a impedire i reati; il mancato riconoscimento della continuazione è motivato con riferimento a elementi fattuali e a mutamento di strategia; il diniego delle attenuanti generiche e la revoca della sospensione condizionale sono adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad un\'ammenda pecuniaria alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Disciplina procedurale che ha consentito l\'uso della requisitoria scritta e la regolazione della discussione orale; citata per la procedura adottata nella Corte di cassazione

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    Proroga/estensione della disciplina processuale emergenziale richiamata nel contesto procedurale

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85

    Norma menzionata nella memoria difensiva relativa alla sospensione del procedimento; la Corte ha ritenuto che non operi per mutare il giudicato formatosi prima della sua entrata in vigore

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell\'applicazione della pena per patteggiamento: la Corte ha ritenuto che la revoca del consenso del P.M. e la riproposizione della richiesta non impongano un vincolo che impedisca al P.M. di non assentire nuovamente

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di incompatibilità del giudice: la Corte ha ricordato che l\'esistenza di una causa di incompatibilità non produce nullità dell\'atto ma rileva per astensione/ricusazione

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Riferimento all\'udienza in cui era stata formulata la richiesta di applicazione della pena; utilizzato per ricostruire la cronologia delle richieste

  • art. 464, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che vincola la riproposizione della stessa richiesta di patteggiamento in specifici casi (opposizione a decreto penale); la Corte ne discute la portata per escludere vincolo generale alla riproposizione identica

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura di astensione e ricusazione del giudice; richiamata per chiarire il rimedio corretto in caso di incompatibilità

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il fatto commesso di notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa, salvo prova contraria che la difesa non sia stata effettivamente ostacolata

  • art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e le cause di revoca; richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa

  • art. 599-bis cod. pen.

    Richiamato in modo generico dal ricorrente come possibile accordo, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scalfire la decisione

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non cancella il giudicato sostanziale già formato

Massime di principio

  • La revoca del consenso del Pubblico Ministero a un accordo su pena non è in sé illegittima: il consenso del P.M. non crea un vincolo definitivo al ripresentarsi della richiesta e può essere revocato, con conseguente legittimità della successiva prosecuzione del processo.
  • L\'esistenza di cause di incompatibilità del giudice non determina automaticamente la nullità degli atti compiuti; tali cause sono rilevanti attraverso gli istituti dell\'astensione e della ricusazione e devono essere impugnate tempestivamente secondo le norme procedurali.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e motivate: argomentazioni generiche o non correlate alle singole imputazioni sono inammissibili.
  • La commissione di reati in orario notturno può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa, salvo prova concreta che la difesa non sia stata effettivamente ostacolata o che sussistano elementi idonei a neutralizzare l\'aggravante.
  • La confessione non vale automaticamente come elemento di resipiscenza per ottenere attenuanti: il suo rilievo dipende dal contesto e dalla concreta valutazione dei giudici di merito.
  • Per il riconoscimento della continuazione è necessaria una connessione temporale, materiale e strategica tra i reati; mutamenti di strategia o differenze geografiche/temporali possono giustificare il mancato riconoscimento.
  • La sopravvenuta modificazione della procedibilità (es. trasformazione in procedibilità a querela) non annulla un giudicato sostanziale già formato prima della modifica normativa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a un\'ammenda alla Cassa delle ammende; pertanto è essenziale curare la specificità e la fondatezza formale delle doglianze in Cassazione.

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