Cassazione Civile, Ordinanza n. 09793/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA nei confronti di un contribuente operante come agente/procacciatore di clienti per una società estera indicata negli atti come KARNAK. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, e poi entrambe le parti avevano appellato la decisione. La CTR del Veneto, riuniti gli appelli, li aveva entrambi respinti, ritenendo tra l'altro che le merci vendute dalla società ai clienti procurati dal contribuente dovessero considerarsi importate in Italia, con conseguente esenzione IVA per le prestazioni rese dal contribuente, e confermando inoltre la percentuale di provvigioni al 9% rideterminata dal primo giudice. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse escluso senza adeguata motivazione la rilevanza della stabile organizzazione in Italia della società estera e avesse qualificato immotivatamente come importate le merci; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè l'esistenza di rapporti con un soggetto avente stabile organizzazione in Italia e la non importazione della merce; con il terzo ha nuovamente dedotto nullità per motivazione apparente sul quantum, contestando la conferma della provvigione del 9% invece dell'11,42% determinata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché consistita in una sostanziale relatio alle ragioni della CTP senza un effettivo percorso argomentativo autonomo, soprattutto sui punti decisivi della stabile organizzazione in Italia e della qualificazione della merce come importata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato, perché la CTR aveva comunque esplicitato gli elementi posti a base della determinazione della provvigione al 9%; l'eventuale errore nella valutazione di tali elementi non integra, di per sé, motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al vizio accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
può essere invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione di norme processuali sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, non essendo più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente
la sentenza deve esporre la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre se la motivazione è solo apparente
art. 111, comma 6, Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, violato in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile
consente la riunione dei gravami proposti separatamente avverso la stessa sentenza
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di specificità del motivo, con trascrizione degli atti rilevanti
art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata dall'Ufficio per sostenere il regime ordinario di imponibilità IVA
art. 7, comma f) quinquies, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla CTR per ritenere l'esenzione IVA delle prestazioni rese dal contribuente in relazione alle operazioni considerate importate in Italia
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il fondamento della decisione e si limita a formule generiche o a una mera adesione alla decisione di primo grado senza esame critico dei motivi di appello.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello, anche sinteticamente, dia conto delle ragioni della conferma in rapporto alle doglianze dedotte; in mancanza, la sentenza è nulla.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non è consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando deducibile solo il vizio che superi il minimo costituzionale.
- La contestazione dell'erroneità nel merito della valutazione probatoria o della quantificazione non coincide con il vizio di motivazione apparente: una motivazione può essere eventualmente sbagliata, ma non per questo è inesistente o meramente apparente.
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