Cassazione Civile, Ordinanza n. 03402/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Quattro ex calciatori dilettanti avevano ottenuto decreto ingiuntivo per somme pretese a titolo di rimborso spese maturate nel periodo in cui militavano presso una polisportiva, sulla base di un assegno bancario di euro 11.500 intestato a loro e firmato dal presidente pro tempore della società, ma privo di data. Il destinatario del decreto propose opposizione sostenendo di avere già corrisposto i rimborsi e che l'assegno era stato da lui denunciato smarrito. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non provato il credito ulteriore degli ingiungenti e valorizzando lo smarrimento denunciato dell'assegno. In appello, invece, la decisione fu riformata e il decreto ingiuntivo confermato, sul rilievo che il debitore aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto sottostante ma non aveva provato di avere adempiuto integralmente. In cassazione il ricorrente dedusse: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio e mancata applicazione del principio secondo cui, provato il pagamento, spetterebbe al creditore provare la diversa imputazione; nullità della motivazione per asserita apparenza e contraddittorietà; violazione degli artt. 112, 342, 329, 115 c.p.c., 2697 c.c. per avere la sentenza imposto al debitore la prova negativa dell'insussistenza del credito; omesso esame di documenti, assegni, ricevute e interrogatorio formale; violazione delle regole sulle presunzioni semplici per avere valorizzato circostanze indiziarie ritenute inidonee.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, avendo correttamente applicato il principio per cui il creditore prova il credito e il debitore l'adempimento. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi, un mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre l'interrogatorio formale non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo passaggi secondari della motivazione, mentre la ratio decidendi principale restava la mancata prova dell'esatto adempimento da parte del debitore. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ripartizione dell'onere probatorio non risultava violata: il creditore deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore che eccepisce il pagamento deve provarne l'adempimento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, provato un pagamento estintivo, spetterebbe al creditore dimostrare una diversa imputazione; la Corte ha ritenuto il principio non pertinente alla fattispecie concreta.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se meramente apparente o radicalmente contraddittoria; nel caso la motivazione è stata ritenuta congrua e non apparente.
art. 111, comma 6 Cost.
È richiesto un obbligo di motivazione sufficiente, che nella sentenza impugnata è stato reputato rispettato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure di nullità non sono ammissibili quando, in realtà, mirano solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse un vizio rilevante nella decisione impugnata.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
La censura non ha superato il limite del riesame del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
Le presunzioni semplici sono censurabili solo se mancano gravità, precisione e concordanza; nel caso la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché rivolta alla valutazione di merito.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è attività del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
La Corte ha escluso che l'assegno in questione valesse, nel caso concreto, come promessa di pagamento idonea a invertire l'onere della prova.
Richiamato per dichiarare inammissibile la doglianza sull'interrogatorio formale, secondo il consolidato orientamento sul relativo valore probatorio.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un credito di somme, il creditore deve provare l'esistenza del rapporto e il debitore che eccepisce il pagamento deve provare l'esatto adempimento; non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice si limita ad applicare questo schema.
- La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: in cassazione non è consentito riesaminare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione per omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame.
- L'interrogatorio formale è mezzo finalizzato a provocare confessione giudiziale e non può essere utilizzato dalla parte che lo rende come prova di fatti a sé favorevoli.
- Una censura sulle presunzioni semplici è inammissibile se mira soltanto a contestare la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, salvo che manchi del tutto la verifica di gravità, precisione e concordanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →