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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03402/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Quattro ex calciatori dilettanti avevano ottenuto decreto ingiuntivo per somme pretese a titolo di rimborso spese maturate nel periodo in cui militavano presso una polisportiva, sulla base di un assegno bancario di euro 11.500 intestato a loro e firmato dal presidente pro tempore della società, ma privo di data. Il destinatario del decreto propose opposizione sostenendo di avere già corrisposto i rimborsi e che l'assegno era stato da lui denunciato smarrito. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non provato il credito ulteriore degli ingiungenti e valorizzando lo smarrimento denunciato dell'assegno. In appello, invece, la decisione fu riformata e il decreto ingiuntivo confermato, sul rilievo che il debitore aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto sottostante ma non aveva provato di avere adempiuto integralmente. In cassazione il ricorrente dedusse: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio e mancata applicazione del principio secondo cui, provato il pagamento, spetterebbe al creditore provare la diversa imputazione; nullità della motivazione per asserita apparenza e contraddittorietà; violazione degli artt. 112, 342, 329, 115 c.p.c., 2697 c.c. per avere la sentenza imposto al debitore la prova negativa dell'insussistenza del credito; omesso esame di documenti, assegni, ricevute e interrogatorio formale; violazione delle regole sulle presunzioni semplici per avere valorizzato circostanze indiziarie ritenute inidonee.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, avendo correttamente applicato il principio per cui il creditore prova il credito e il debitore l'adempimento. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché denunciava, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi, un mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre l'interrogatorio formale non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo passaggi secondari della motivazione, mentre la ratio decidendi principale restava la mancata prova dell'esatto adempimento da parte del debitore. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere probatorio non risultava violata: il creditore deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore che eccepisce il pagamento deve provarne l'adempimento.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, provato un pagamento estintivo, spetterebbe al creditore dimostrare una diversa imputazione; la Corte ha ritenuto il principio non pertinente alla fattispecie concreta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se meramente apparente o radicalmente contraddittoria; nel caso la motivazione è stata ritenuta congrua e non apparente.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    È richiesto un obbligo di motivazione sufficiente, che nella sentenza impugnata è stato reputato rispettato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità non sono ammissibili quando, in realtà, mirano solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse un vizio rilevante nella decisione impugnata.

  • art. 329, comma 2 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non ha superato il limite del riesame del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono censurabili solo se mancano gravità, precisione e concordanza; nel caso la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché rivolta alla valutazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è attività del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte ha escluso che l'assegno in questione valesse, nel caso concreto, come promessa di pagamento idonea a invertire l'onere della prova.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibile la doglianza sull'interrogatorio formale, secondo il consolidato orientamento sul relativo valore probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un credito di somme, il creditore deve provare l'esistenza del rapporto e il debitore che eccepisce il pagamento deve provare l'esatto adempimento; non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice si limita ad applicare questo schema.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: in cassazione non è consentito riesaminare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione per omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame.
  • L'interrogatorio formale è mezzo finalizzato a provocare confessione giudiziale e non può essere utilizzato dalla parte che lo rende come prova di fatti a sé favorevoli.
  • Una censura sulle presunzioni semplici è inammissibile se mira soltanto a contestare la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, salvo che manchi del tutto la verifica di gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProveDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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