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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27665/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni ad ordinanze-ingiunzione irrogate per asserito impiego irregolare di una lavoratrice per il periodo 11.1.2012-22.3.2015. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo provata la subordinazione soprattutto sulla base della testimonianza resa dalla lavoratrice in altro giudizio. Il ricorrente ha censurato: 1) la falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che il rapporto non fosse stato correttamente qualificato come subordinato e che la decisione si fondasse solo su una dichiarazione insufficiente resa in altro processo; 2) la violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c., deducendo che la controparte non era parte del diverso giudizio in cui era stata assunta la testimonianza e che non vi fosse stata adeguata prova nel presente processo; 3) la violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova idonea della subordinazione; 4) la violazione dell'art. 2909 c.c., invocando il giudicato di altra sentenza del Tribunale che avrebbe annullato un avviso di addebito INPS sui medesimi fatti; 5) la violazione dell'art. 6, comma 11, l. n. 150/2011, sostenendo che, in difetto di prova certa, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta; 6) la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche nei gradi in cui era risultato vincitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, ritenendo che essi mirassero in realtà a un riesame del materiale probatorio e dell'accertamento di merito sulla subordinazione, precluso in sede di legittimità, e che le doglianze su art. 115, 116 e 2697 c.c. fossero formulate fuori dai limiti consentiti. Quanto al giudicato esterno invocato, la Corte ha escluso sia l'efficacia diretta, per difetto di identità soggettiva rispetto all'amministrazione resistente, sia l'efficacia riflessa come dedotta nel motivo, osservando inoltre che non risultava provata con la necessaria certificazione la definitività della sentenza richiamata. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché, in sede di rinvio, il giudice deve regolare le spese delle fasi di impugnazione secondo l'esito globale del giudizio, e non sulla base dei singoli gradi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    definisce il lavoro subordinato; la censura che mira solo a contestare l'apprezzamento probatorio sulla subordinazione è inammissibile in cassazione.

  • art. 101 c.p.c.

    il contraddittorio non è violato dall'uso di prove atipiche formatesi in altro giudizio, se esse sono prodotte nel processo e le parti possono discuterne.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza ad alcune prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non se si contesta il modo in cui ha valutato la prova.

  • art. 2697 c.c.

    è denunciabile solo quando il giudice riparta l'onere della prova in modo errato; non quando si contesta la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato opera solo tra le stesse parti; una sentenza resa in altro giudizio può al più avere valore probatorio, ma non vincola l'amministrazione rimasta estranea al processo.

  • art. 6, comma 11, l. n. 150 del 2011

    l'opposizione va accolta quando mancano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ma la norma non è applicabile se il giudice di merito ha accertato la sussistenza della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese nel giudizio di rinvio e nelle impugnazioni si regolano secondo la soccombenza all'esito globale del giudizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamata per rinviare a precedenti conformi nella motivazione sintetica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la parte che invoca il giudicato deve produrre la certificazione attestante la definitività della sentenza richiamata.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio; la contestazione della qualificazione del rapporto è scrutinabile solo nei limiti del vizio di legge, non come rivalutazione dei fatti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o si discosta dalla regola di disponibilità della prova; non basta che abbia preferito alcune prove ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disconosca il prudente apprezzamento; non quando si contesta la mera insufficienza o erroneità della valutazione probatoria.
  • Le prove raccolte in altro giudizio possono essere utilizzate nel processo civile come prove atipiche, purché siano ritualmente prodotte, siano valutabili criticamente dalle parti e il giudice dia adeguata motivazione sulla loro attendibilità e rilevanza.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se ricorre l'identità soggettiva richiesta dall'art. 2909 c.c.; al di fuori di essa, la sentenza di altro processo può eventualmente valere come elemento di prova, ma non come vincolo decisorio.
  • Chi invoca il giudicato deve dimostrare anche la definitività della sentenza richiamata mediante la certificazione prescritta, oltre a riprodurne adeguatamente il contenuto rilevante.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese segue la soccombenza valutata sull'esito globale della lite e non l'esito dei singoli gradi di merito o di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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