Cassazione Civile, Ordinanza n. 21590/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 su un immobile di cui il contribuente era usufruttuario, nonché del successivo diniego solo parziale di sgravio in autotutela richiesto in relazione alle cartelle di pagamento sottostanti. Il contribuente assumeva la mancata notificazione delle cartelle a fondamento dell’iscrizione ipotecaria. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile/tardivo, ma la decisione era stata riformata in appello con annullamento degli atti impugnati. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione censuravano la sentenza di appello; il nucleo della decisione di legittimità riguarda però la rilevata inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, perché l’iscrizione ipotecaria era atto obbligatoriamente impugnabile entro 60 giorni e non era stata tempestivamente contestata, mentre il successivo diniego parziale di autotutela non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione il merito delle cartelle ormai definitive. La Corte precisa che il sindacato sul diniego di autotutela è ammesso solo nei limiti della legittimità del rifiuto e della sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, non per contestare tardivamente la pretesa tributaria sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello del contribuente, e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario. Ha quindi ritenuto che la controversia non potesse essere riaperta attraverso l’impugnazione del diniego parziale di autotutela, poiché l’iscrizione ipotecaria era un atto autonomamente impugnabile, ormai definitivo per decorso del termine decadenziale. Il principio di diritto enunciato limita il sindacato sul diniego di autotutela ai soli profili di legittimità del rifiuto e alla presenza di ragioni di interesse generale alla rimozione dell’atto, escludendo la possibilità di usare tale impugnazione per contestare il merito dei crediti sottostanti e aggirare la decadenza.
Norme richiamate
l’iscrizione ipotecaria è considerata atto della riscossione con autonoma rilevanza e, nel regime applicabile, atto obbligatoriamente impugnabile.
individua l’iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine decadenziale.
l’impugnazione dell’atto obbligatoriamente impugnabile deve essere proposta entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto.
il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse/ammissibilità alla tutela richiesta nei termini prospettati.
art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
distingue tra atti obbligatoriamente impugnabili e atti facoltativi, come il diniego di autotutela.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione è autonomamente e obbligatoriamente impugnabile, la sua mancata impugnazione nei termini lo rende definitivo e preclude la contestazione successiva del suo contenuto sostanziale.
- L’impugnazione del diniego di autotutela non può essere utilizzata per eludere la decadenza dall’impugnazione dell’atto presupposto e per far riesaminare il merito della pretesa tributaria sottostante.
- Nel processo tributario, il sindacato sul diniego di autotutela è ammesso solo sotto il profilo della legittimità del rifiuto e, nei limiti in cui l’ordinamento lo consente, della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino la rimozione dell’atto.
- La mancata notifica delle cartelle sottostanti non consente, di per sé, di riaprire il termine di impugnazione contro un atto successivo se l’atto presupposto autonomamente impugnabile è rimasto definitivo per inerzia del contribuente.
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