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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4409/2021 del 18/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento collettivo del 22/05/2017 per 'sovradimensionamento strutturale', con censura principale relativa alla violazione dei criteri di scelta del personale: il ricorrente sosteneva che l'Ente aveva illegittimamente creato una sottocategoria ('Formatore coordinatore didattico esperto in informatica') per escludere la comparazione con gli altri formatori coordinatori e sottrarre un unico lavoratore al confronto. In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il licenziamento; la Corte d'appello, riformando, aveva respinto la domanda ritenendo che, pur riconoscendo l'illegittimità della subcategoria, il Leto sarebbe comunque risultato tra i licenziandi in base alla graduatoria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di mancata pronuncia su questioni, violazioni processuali e di merito e la violazione dell'art. 5 L. 223/1991.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi perché il ricorrente non ha trascritto gli atti necessari per verificare le posizioni assunte nei giudizi di merito, e perché alcuni profili richiedevano rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso il principio che l'annullabilità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta può essere esperita soltanto dal lavoratore che abbia subito un pregiudizio determinante dall'illecito criterio di scelta. Ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92/2012

    Richiamata come norma di riferimento per il procedimento di impugnazione connesso alla riforma delle regole sui licenziamenti collettivi; usata per inquadrare la procedura seguita in primo grado.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Rilevata nella prospettazione dei vizi per omissione di pronuncia o per difetto di motivazione: la Corte richiama la distinzione tra omessa pronuncia (error in procedendo) e carenza di motivazione e richiede corretto inquadramento del vizio in sede di Cassazione.

  • artt. 116 e 416 cod. proc. civ.

    Citate dal ricorrente in relazione a profili processuali; la Corte ha ritenuto però inammissibili le doglianze per mancata trascrizione degli atti e per assenza di elementi utili a valutare la posizione delle parti nei giudizi di merito.

  • art. 5 I. n. 223/1991

    La Corte interpreta la disposizione (anche nella versione riformata) nel senso che l'invalidità dei licenziamenti per violazione dei criteri di scelta ha natura di annullabilità tutelabile soltanto dalle parti il cui interesse è stabilito dalla legge: cioè dai lavoratori che in concreto hanno subito il pregiudizio determinante.

  • art. 1, comma 46, L. n. 92/2012

    Richiamato a titolo di contesto per le modifiche legislative che hanno inciso sulla disciplina dell'annullabilità dei licenziamenti collettivi; la Corte ritiene che il principio della tutela degli interessi di parte rimanga applicabile anche dopo le modifiche.

  • art. 1441 cod. civ.

    Richiamato per spiegare la natura dell'annullamento (annullabilità esercitabile solo dalla parte nel cui interesse la legge la stabilisce), applicato per i licenziamenti collettivi con criterio di scelta viziato.

  • articoli 1418 e 1343 cod. civ.

    Citate per distinguere la nullità (norme di ordine pubblico) dall'annullabilità; la Corte enfatizza che la tutela per violazione dei criteri di scelta è di tipo annullabile, non nullità assoluta.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali; la Corte ha ritenuto però corretta l'applicazione del principio della soccombenza da parte della Corte d'appello e ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza di trascrizioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nella parte dispositiva per l'adempimento relativo al contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In caso di ricorso in Cassazione il mancato deposito o trascrizione degli atti decisivi del giudizio di merito rende spesso i motivi inammissibili: il ricorrente deve fornire gli atti necessari a comprovare le posizioni processuali e le contestazioni svolte nei gradi inferiori.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti o nella rinnovazione della prova; questioni di fatto o rivalutazioni probatorie sono inammissibili in sede di Cassazione.
  • L'annullabilità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi è azionabile soltanto dai lavoratori che abbiano subito, in concreto, un pregiudizio determinante dall'illegittimo criterio: non tutti i licenziati possono automaticamente ottenere l'annullamento.
  • Quando si deduce che il giudice non si è pronunciato su una domanda o eccezione, occorre distinguere tra omessa pronuncia (error in procedendo) e vizio di motivazione; il ricorrente deve in Cassazione inquadrare correttamente il vizio e proporre il relativo motivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • La creazione di sottocategorie professionali da parte del datore deve rispettare criteri di obiettività e generalità; tuttavia, anche se una sottocategoria è illegittima, va valutato concretamente se la violazione abbia inciso in modo determinante sull'esito della graduatoria e sul singolo lavoratore.

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