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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4413/2021 del 18/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, cittadina bosniaca, aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive per il periodo febbraio 1999 - dicembre 2010 per lavoro come addetta alle pulizie presso il comando carabinieri della forza NATO in Bosnia. Il nodo centrale era la giurisdizione: la Corte territoriale aveva escluso la giurisdizione del giudice italiano in applicazione della Convenzione di Londra (SOFA/NATO) e dei successivi atti, ritenendo che le condizioni di lavoro del personale assunto "localmente" siano regolate dalla legge dello Stato di soggiorno (Bosnia). La ricorrente deduceva violazione della Convenzione (sostenendo che la Bosnia aveva aderito solo nel 2008), violazione dell'ordine pubblico e nullità dei contratti per contrasto con i diritti fondamentali; poi censurava la motivazione e contestava decisioni sulla contribuzione unificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha seguito l'indirizzo delle Sezioni Unite (con riferimento a Cass. 22/03/2019 n.8228 e altra giurisprudenza) secondo cui, per il lavoro prestato a favore di organi militari/uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra (SOFA) stabilisce che le condizioni di impiego del personale a statuto locale sono regolate dalla legge dello Stato di soggiorno; pertanto la giurisdizione spetta allo Stato ospitante (Bosnia), specie dopo l'adesione di quest'ultima al trattato del 1995 con protocollo addizionale ratificato il 10/02/2008. Sono state dichiarate inammissibili le censure generiche sulla motivazione e sulle questioni di ordine pubblico. La Corte ha inoltre confermato le ragioni oggettive per attestare i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002 e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese (e all'ulteriore contributo se dovuto).

Norme richiamate

  • Convenzione di Londra (SOFA) 19 giugno 1951

    Le condizioni di impiego del personale assunto per bisogni locali (personale a statuto locale) sono regolate dalla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno; ciò comporta la giurisdizione dello Stato ospitante per le relative controversie.

  • Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, Bruxelles 19 giugno 1995 (protocollo addizionale)

    ratificata da Bosnia-Erzegovina il 10/02/2008 (richiamata in sentenza)

    L'adesione della Bosnia al trattato del 1995 con protocollo addizionale ha vincolato la stessa all'applicazione della SOFA della NATO, rendendo applicabile la regola di cui all'art.9 alle attività svolte sul suo territorio.

  • d.P.R. 115/2002

    art. 13 comma 1-bis e comma 1-quater

    Disciplina il contributo unificato; il raddoppio del contributo è condizionato a presupposti processuali (pronuncia di rigetto/inammissibilità/improcedibilità con attestazione del giudice ai sensi del comma 1-quater) e all'obbligo soggettivo di versamento, quest'ultimo verificabile dall'amministrazione giudiziaria.

  • Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019, n. 8228

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'applicazione dell'art.9 SOFA e la conseguente giurisdizione dello Stato ospitante per lavoro svolto a favore di contingenti NATO da personale locale.

  • Cass. S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315

    sentenza richiamata in tema di contributo unificato

    Chiarisce i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo": il giudice attesta i presupposti processuali; l'accertamento dell'obbligo soggettivo di versamento spetta all'amministrazione.

  • Cass. 26 maggio 2011, n. 11581

    Richiamata come principio in materia di giurisdizione e ordine pubblico internazionale; la valutazione di legge applicabile e limiti di ordine pubblico richiede che il giudice abbia giurisdizione.

Massime di principio

  • Per il personale "a statuto locale" impiegato presso forze NATO la legge applicabile alle condizioni di lavoro è quella dello Stato ospitante: ciò spesso comporta la giurisdizione di quel Paese, anche se il datore di lavoro o parte delle forze sono di altro Stato.
  • L'adesione dello Stato ospitante a strumenti internazionali (es. protocollo 1995 che applica la SOFA) rende operativa la regola sulla legge del luogo di soggiorno e rafforza l'esclusione di giurisdizione dei giudici stranieri.
  • La residenza o il domicilio in Italia del convenuto non è automaticamente sufficiente a stabilire la giurisdizione italiana se opera una clausola di attribuzione di competenza ratione loci derivante da una SOFA o analogo accordo internazionale.
  • Le doglianze generiche di incompatibilità con l'ordine pubblico o con i diritti fondamentali richiedono specificità e prova argomentata: affermazioni indeterminate sono inammissibili davanti alla Corte di legittimità.
  • Sulle spese processuali e contributo unificato: il giudice può attestare i presupposti processuali per il raddoppio del contributo; tuttavia l'accertamento dell'effettiva obbligazione soggettiva (esenzione per reddito) compete all'amministrazione giudiziaria.

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