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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4419/2021 del 18/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la pronuncia di primo grado escludendo l'obbligo di iscrizione dell'Avv. Arianna Tartaglione alla Gestione separata per i periodi in cui il suo reddito risultava inferiore alla soglia dei € 5.000,00 prevista per l'assoggettamento alle contribuzioni gestite dalla Cassa Nazionale Forense. L'INPS deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto il superamento della soglia di € 5.000,00 presupposto necessario e sufficiente per l'obbligo di iscrizione, mentre invece l'obbligo dipende dall'esercizio abituale della professione e la soglia rileva solo per le prestazioni occasionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, affermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo o elenco dipende dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) dell'attività professionale e non è automaticamente subordinato al superamento della soglia di € 5.000,00. Quest'ultima rileva solo ai fini dell'assoggettamento delle attività occasionali. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, con disposizione sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente attività professionale; la Corte la interpreta come criterio primario basato sull'abitualità, non sul mero ammontare del reddito.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003)

    soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    La soglia di € 5.000 delimita l'assoggettamento per le attività occasionali: se l'attività è occasionale, rileva il superamento della soglia; se è abituale, l'obbligo sussiste indipendentemente dalla soglia.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011)

    Atto di interpretazione autentica della normativa in materia di Gestione separata; richiamato per precisare la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    Norma che opera discipline di favore nel rapporto contrattuale, ma che non determina una presunzione iuris et de iure circa la caratterizzazione dell'attività come "abituale" ai fini della Gestione separata.

  • art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    esclude dalla presunzione di continuatività ... le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    Esclude la presunzione fiscale di continuità per professionisti iscritti ad albi, ma non può essere interpretata come presunzione legale che qualifichi automaticamente l'attività come abituale ai fini previdenziali.

  • art. 53, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato in relazione alla definizione di lavoro autonomo e reddito di cui agli articoli tributari; utilizzato come riferimento normativo nell'ambito della ricostruzione del reddito professionale.

  • Giurisprudenza: Cass. S.U. n. 3240/2010; Cass. n. 32167/2018; Cass. n. 3799/2019 e altre

    La Corte richiama precedenti secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per chi eserciti abitualmente la professione e che la soglia di € 5.000 incide solo sulle prestazioni occasionali; alcuni precedenti confermano che il superamento della soglia rende superfluo ogni accertamento sull'abitualità.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albi dipende dal carattere di "abitualità" dell'attività e non dal solo superamento di una soglia reddituale.
  • La soglia di € 5.000 prevista dall'art. 44 d.l. 269/2003 rileva esclusivamente per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale: se superata, anche l'attività occasionale è soggetta a contribuzione.
  • Per accertare l'abitualità occorre valutare elementi di fatto (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale, continuità delle prestazioni) e non applicare presunzioni legali automatiche.
  • Norme che escludono la presunzione di continuità per i professionisti (es. artt. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) incidono sui rapporti contrattuali e fiscali, ma non determinano di per sé la qualificazione previdenziale dell'attività come abituale.
  • In presenza di reddito annuo inferiore a € 5.000, tale dato costituisce un indizio utile ma non decisivo per escludere l'abitualità: va ponderato insieme ad altri elementi probatori.

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