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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32144/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società bancaria, di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro, in misura proporzionale, su una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto contro un precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che la sentenza dovesse essere tassata in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 37, 40 e 43 d.P.R. n. 131/1986 e della nota II all'art. 8 della tariffa, sostenendo che la sentenza resa sull'opposizione non potesse essere sottratta all'imposizione proporzionale; con il secondo deduce violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avrebbe annullato l'avviso senza rideterminare l'imposta dovuta in misura fissa, invece di sostituire la propria decisione alla pretesa fiscale. La resistente si difende con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la sentenza pronunciata su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non contiene un accertamento del diritto sostanziale al pagamento del credito, ma solo una verifica della possibilità di procedere all'esecuzione forzata sulla base del titolo già formato; perciò essa non rientra nell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, bensì deve essere assoggettata a imposta fissa ai sensi della lett. d). La Corte corregge anche la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la questione non andava ricondotta all'opposizione a decreto ingiuntivo né al principio di alternatività IVA/registro. È infondato anche il secondo motivo, poiché il giudice tributario, in quanto giudice di merito, deve sostituire la corretta misura dell'imposta alla pretesa errata; tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha comunque affermato l'applicazione dell'imposta fissa, sicché non vi è stata sottrazione totale dell'atto alla tassazione. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza resa su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non accerta il rapporto sostanziale creditorio, ma solo l'idoneità del titolo a consentire l'azione esecutiva; di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, non si tratta di un atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
  • Quando il titolo esecutivo giudiziale è già formato e il giudizio concerne solo la possibilità di procedere in executivis, l'atto giudiziario va tassato in misura fissa, non in misura proporzionale.
  • Nel processo tributario, il giudice ha natura di giudice di merito: se ritiene illegittimo l'avviso per ragioni sostanziali, deve ricondurre la pretesa alla corretta misura, nei limiti delle domande proposte, e non limitarsi a un annullamento meramente caducatorio.
  • L'esecutività del decreto ingiuntivo rileva ai fini dell'imposta di registro proporzionale solo per il titolo ingiuntivo e nei limiti dell'importo effettivamente assistito da esecutività; tale logica non si trasferisce alla successiva opposizione all'esecuzione, che ha oggetto diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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