Cassazione Civile, Ordinanza n. 25415/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il saldo del compenso professionale relativo all’assistenza prestata in un processo penale. Il cliente ha proposto opposizione contestando sia l’esistenza sia l’ammontare del credito e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale del difensore. Secondo la sua prospettazione, il professionista avrebbe omesso di eccepire tempestivamente la prescrizione di alcuni reati già maturata nel corso del procedimento penale, non avrebbe informato il cliente della possibilità di avvalersene e, dopo la definizione del giudizio, non lo avrebbe avvisato delle possibili azioni indennitarie previste dalla legge n. 117/1988 e dalla legge Pinto. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, erronea valutazione delle prove e violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, sostenendo che i verbali del processo penale e la mancata contestazione dei fatti avrebbero dovuto condurre a ritenere provato l’inadempimento del difensore e che la Corte territoriale avrebbe attribuito indebita prevalenza alla testimonianza di un co-difensore rispetto ai documenti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva escluso la negligenza dell’avvocato valorizzando, in particolare, che la sentenza penale di primo grado aveva già dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati e che il cliente stesso, in appello nel giudizio penale, aveva scelto di coltivare l’impugnazione perché convinto della propria innocenza e per evitare conseguenze disciplinari connesse alla sua qualifica di pubblico dipendente. La Corte ha quindi osservato che la deposizione del co-difensore, pur esaminata, non costituiva il fondamento decisivo della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione accelerata in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
menzionata dalla parte ricorrente come possibile base per un indennizzo, senza specifica valutazione nel merito da parte della Corte
menzionata dalla parte ricorrente come possibile fonte di indennizzo, senza specifica valutazione nel merito da parte della Corte
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia non attaccano la concreta ragione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La deduzione di errori nella valutazione delle prove o nel riparto dell’onere probatorio non è idonea a superare la decisione se non incide sulla specifica argomentazione decisiva del giudice di merito.
- Quando il giudice d’appello ha escluso la responsabilità professionale sulla base di elementi autonomi e decisivi, il ricorso per cassazione non può limitarsi a valorizzare prove ritenute dal ricorrente più favorevoli, se tali prove non sono state poste a base della ratio decidendi.
- La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale non può sanare un ricorso già privo di critica specifica alla motivazione decisiva della sentenza impugnata.
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