Cassazione Civile, Sentenza n. 24260/2021 del 09/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute Irpef (e contestuale contestazione del regime fiscale applicato) operate su compensi liquidati con decreto n. 227/02 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per l'attività di amministratore giudiziario. Il ricorrente sosteneva che il compenso dovesse essere qualificato come reddito di lavoro autonomo (con I.V.A. e C.P.A.) in quanto professionista iscritto all'albo, ed impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia sul rimborso delle ritenute contestate; contestava inoltre la rilevanza vincolante del decreto di liquidazione e delle precedenti pronunce (Tribunale di Roma) a favore della qualificazione come professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze (per carenza di legittimazione) e ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che: a) la pronuncia sul primo ricorso (contro un ufficio ormai soppresso) non produca giudicato ostativo e che il nuovo silenzio-rifiuto formato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate fosse impugnabile; b) tuttavia il decreto di liquidazione n. 227/02 e la sentenza del Tribunale di Roma non vincolano l'Amministrazione finanziaria in ordine alla qualificazione fiscale del compenso; c) il compenso per l'attività di amministratore giudiziario svolge una pubblica funzione e, alla data del pagamento (2003), rientrava tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, lett. f) del d.P.R. n. 917/1986 (testo ante riforma 2004), perciò l'applicazione del regime di ritenuta da parte dell'Agenzia era corretta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.), art. 47, lett. f) (testo ante riforma 2004)
"Sono assimilati a quello di lavoro dipendente [...] le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni"
La Corte ha ritenuto che, alla data del pagamento (2003), i compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni, quali quelli dell'amministratore giudiziario, rientravano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e potevano quindi essere sottoposti al regime di ritenuta Irpef.
Legge 24/12/2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), art. 2, comma 36
La novella ha introdotto dal 2004 un'eccezione per i professionisti iscritti agli albi; la Corte ha ritenuto però che tale modifica non abbia efficacia retroattiva e quindi non si applicasse al caso relativo al 2003.
d.lgs. n. 300 del 1999 (riforma Agenzie fiscali)
Stabilisce il trasferimento di competenze alle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate); la Corte ne trae la conseguenza che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è legittimato ad essere chiamato in causa per questioni tributarie di competenza dell'Agenzia.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Norma sul silenzio-rifiuto amministrativo: il contribuente può impugnare il silenzio formatosi decorso il termine; la Corte ha richiamato la possibilità di proporre nuovo ricorso contro il silenzio formato nei confronti dell'Agenzia una volta che il precedente ricorso fosse stato diretto ad ufficio soppresso.
d.P.R. n. 115 del 2002 (norme processo civile rito amministrativo), artt. 82, 168 e 170 (richiamati)
Richiamati per spiegare natura e limitazioni del decreto di liquidazione degli ausiliari del giudice: il decreto è provvisoriamente esecutivo e può divenire definitivo, ma il giudicato formatosi nel relativo procedimento ha efficacia limitata alle parti di quel procedimento e non vincola l'Amministrazione finanziaria sulla qualificazione fiscale.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'opponibilità del giudicato; la Corte ha escluso che il decreto di pagamento potesse vincolare l'Amministrazione finanziaria ai fini fiscali.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 105 del 12/12/2001
Citate dal ricorrente come supporto alla tesi che gli amministratori giudiziari iscritti all'albo dovessero essere trattati come professionisti; la Corte ha ritenuto che la normativa e la prassi antecedenti al 2004 non escludessero l'assimilazione prevista dall'art. 47, lett. f).
Circolare del Ministero della Giustizia n. 7 del 14/11/2002
La circolare recepisce l'interpretazione che i compensi per pubbliche funzioni siano assimilati a redditi da lavoro dipendente; la Corte l'ha ritenuta conferma dell'interpretazione fiscale prevalente per il periodo in esame.
Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 66/E del 17/03/2003 e n. 68/E del 10/05/2004
La prima e la circolare ministeriale sono richiamate a sostegno dell'applicazione dell'art. 47 lett. f) al caso; la risoluzione 68/E del 2004 ha chiarito l'effetto della novella 2004 (esclusione per i professionisti dall'assimilazione), ma la Corte ha ritenuto che tale chiarimento non abbia efficacia retroattiva per i compensi 2003.
Massime di principio
- Un decreto di liquidazione giudiziale (es. compensi agli ausiliari del giudice) che sia divenuto definitivo non vincola l'Amministrazione finanziaria riguardo alla qualificazione fiscale del compenso: la determinazione del diritto e del quantum non esaurisce la questione del regime tributario applicabile.
- La qualificazione fiscale delle somme corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni va valutata alla data del pagamento/periodo di imposta: modifiche legislative successive (es. legge finanziaria 2004) non si applicano retroattivamente salvo espressa previsione.
- I compensi per pubbliche funzioni, alla data del caso (2003), rientravano nell'ambito dei redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 47, lett. f) T.U.I.R.) anche se percepiti da professionisti iscritti agli albi, salvo che una norma successiva non abbia espressamente e retroattivamente escluso tale assimilazione.
- Se un atto amministrativo o un precedente giudizio è formato o rivolto contro un soggetto ormai soppresso/inesistente, la declaratoria di inammissibilità per tale motivo non produce necessariamente un giudicato idoneo a impedire la riproposizione della domanda nei confronti del soggetto competente.
- La riforma dell'organizzazione delle amministrazioni fiscali (d.lgs. 300/1999) trasferisce competenze e la legittimazione sostanziale/processuale alle agenzie fiscali: il Ministero delle Finanze può risultare privo di legittimazione in controversie tributarie gestite dall'Agenzia.
- Le circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria e le circolari ministeriali rappresentano elementi di interpretazione dell'ordinamento fiscale utili ma non necessariamente vincolanti in senso retroattivo rispetto alla normativa vigente nel periodo controverso.
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