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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24383/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 563/2015: il ricorrente censura il rigetto delle domande risarcitorie per la perdita del posto auto e per il ritardo dei lavori, la non pronuncia sui profili di responsabilità solidale della venditrice (evizione), l'omessa considerazione del lucro cessante e della perdita di chances, la mancata ammissione/valutazione della CTU, e la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata dei resistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi e le conclusioni della Corte d'appello: riconoscimento della proprietà di Bussadori sulle porzioni acquistate e del diritto a spostare il cancello per aprire un passo carraio; rigetto delle domande risarcitorie per insufficiente allegazione e prova del danno (perdita del posto auto, maggiori costi per slittamento lavori), e rigetto della domanda di garanzia per evizione nei confronti di Anna Franchi come formulata; esclusione dell'usucapione/servitù per il Condominio; esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti e all'eventuale versamento aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevata nella contestazione relativa all'omessa pronuncia sulle domande risarcitorie: la Corte ha ritenuto che la domanda fosse stata correttamente interpretata dai giudici di merito e non v'era omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1 nn. 3), 4), 5) c.p.c.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione per violazione di diritto e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati.

  • art. 366, comma 1 c.p.c.

    Richiesto dalle censure: obbligo di specificazione delle censure rispetto alle rationes decidendi; la Corte ha affermato la carenza di riferibilità alle ragioni decisorie come motivo di inammissibilità di parti delle doglianze.

  • art. 370, comma 2 c.p.c.

    Valutata con riferimento al contenuto del controricorso: è sufficiente che il controricorso si limiti a riferirsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata o nel ricorso, senza autonoma esposizione sommaria dei fatti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Rilevanti per l'onere della prova e l'uso di presunzioni semplici: la Corte ha ricordato che per il danno conseguente alla limitazione del godimento occorre almeno una minima allegazione dei fatti utili a fondare l'uso delle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova richiamato dalla Corte: spetta alla parte allegare fatti che possano consentire l'accertamento del nesso causale e del danno.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulla condanna per responsabilità aggravata: la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede mala fede o colpa grave e non si applica in caso di soccombenza reciproca o di scelta difensiva non gravemente colpevole.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al risarcimento del danno: la Corte ha valutato che il ricorrente non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi del danno risarcibile.

  • art. 832 c.c.

    Norma sulle servitù richiamata indirettamente nella valutazione delle pretese di usucapione/servitù avanzate dal Condominio; la Corte d'appello aveva ritenuto non provata l'utilità per il fondo dominante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della determinazione del contributo unificato aggiuntivo spettante in caso di soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio con le modalità indicate; citata per giustificare la forma di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere risarcimento del danno derivante dalla limitazione del godimento di un bene (es. perdita di uso di area cortiliva o posto auto) occorre allegare e provare elementi concreti: esborsi effettivi (affitto di posto sostitutivo, spese aggiuntive), o fatti dai quali il giudice possa desumere il nesso causale; la mera affermazione della perdita non è sufficiente.
  • La giurisprudenza ammette talvolta il danno in re ipsa per la perdita del godimento, ma anche in tali casi la parte deve fornire un minimo di allegazione utile per far leva su presunzioni; senza tale allegazione la domanda può essere respinta per difetto probatorio.
  • Le domande di garanzia contro il venditore per evizione sono logicamente subordinate all'accertamento di diritti di terzi: se il giudice accerta il diritto del compratore su tutto, la garanzia può non trovare più campo.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è discrezionale: il giudice può ritenere esplorativa o inutile la CTU quando i fatti allegati sono carenti oppure quando i profili da accertare non richiedono particolari conoscenze tecniche; la scelta del giudice in merito è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • Per ottenere la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata è necessario dimostrare mala fede o colpa grave; la mera soccombenza o la difesa articolata non sono elementi sufficienti.
  • Il controricorso non deve necessariamente riprodurre una autonoma esposizione dei fatti se rimanda adeguatamente alla narrazione contenuta nel ricorso o nella sentenza impugnata (valutazione ammessa dalla Cassazione).
  • Per far valere usucapione o servitù derivante da uso protratto occorre provare la continuità, la pacificità e l'assoluta notorietà dell'uso per il periodo richiesto dalla legge; il semplice parcheggio occasionale non sempre integra l'utilità del fondo dominante.

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