Cassazione Civile, Ordinanza n. 36406/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale notificata per il mancato pagamento di un verbale per violazione del codice della strada. L'opposizione proposta contro la cartella è stata rigettata dal giudice di pace; il tribunale ha poi rigettato l'appello. In cassazione la parte soccombente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2004, contestando la liquidazione delle spese di lite. La ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che dovesse operare il limite di valore previsto dall'art. 91, comma 4, c.p.c. e che il valore della causa dovesse essere considerato in modo diverso ai fini della liquidazione delle spese nel grado di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che nelle opposizioni all'esecuzione relative al recupero di crediti da sanzioni per violazioni del codice della strada, pur devolute alla competenza per materia del giudice di pace, il giudizio è di diritto e non equitativo; pertanto non si applica il limite di valore di cui all'art. 91, comma 4, c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui, se in appello è dedotta solo una questione processuale il cui eventuale accoglimento comporterebbe la rimessione al primo giudice, il valore della causa è indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il limite del valore della domanda per la liquidazione delle spese opera solo nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non nelle opposizioni relative a sanzioni del codice della strada, che devono essere decise secondo diritto.
d.m. n. 55 del 2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dei criteri sul valore della controversia.
Le opposizioni all'esecuzione dirette a contestare il diritto di procedere alla riscossione di sanzioni del codice della strada rientrano nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione.
art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
In base ai criteri di competenza per materia, la cognizione delle opposizioni relative alla riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada spetta al giudice di pace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione relative al recupero di sanzioni per violazioni del codice della strada, la controversia è decisa secondo diritto e non secondo equità, anche se di competenza del giudice di pace.
- Il limite di valore previsto per la liquidazione delle spese nel giudizio dinanzi al giudice di pace opera solo per le cause soggette a giudizio equitativo e non si estende alle opposizioni esecutive in materia di sanzioni stradali.
- Quando in appello viene dedotta esclusivamente una questione processuale il cui accoglimento imporrebbe la rimessione al primo giudice, il valore della causa è indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
- La contestazione del diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente integra opposizione all'esecuzione, anche se l'atto impugnato è un verbale, una cartella o un'intimazione di pagamento connessi a sanzioni stradali.
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