Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7895/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cecchini ha chiesto la condanna della Banca al pagamento di euro 200.000, asserendo che la Banca aveva indebitamente prelevato le somme derivanti da due titoli finanziari dematerializzati dati in pegno (ciascuno del valore nominale di euro 100.000). Nei contratti di pegno era prevista la clausola secondo cui "qualora si verifichi il rimborso totale o parziale dei titoli stessi, la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate". Il ricorrente sostiene che, alla scadenza dei titoli, la Banca aveva liquidato le somme su un conto a lui intestato e le aveva poi trasferite su un conto della società garantita per compensare il debito di quest'ultima, appropriandosi così indebitamente delle somme senza una nuova contrattazione della garanzia. In cassazione ha censurato la valutazione probatoria e l'interpretazione del contratto operata dai giudici di merito, nonché l'omesso esame di documenti che proverebbero la sua disponibilità delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero fondati su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in giudizio (i documenti di causa dimostravano che le somme erano state accreditate su un conto non corrispondente al conto personale del sig. Cecchini e quindi non nella sua disponibilità) e che la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti. Altri rilievi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità (mancata indicazione puntuale dei documenti o degli errori di interpretazione) e per erroneo richiamo a norme processuali non pertinenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (compensi e spese forfetarie, esborsi ed accessori) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2786 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al pegno su titoli dematerializzati; la Corte non ha ritenuto dimostrata la violazione di tale norma, osservando che la questione principale era fattuale (la non disponibilità delle somme da parte del ricorrente) e non richiedeva una diversa interpretazione della norma

  • art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213

    Invocato dal ricorrente in tema di titoli dematerializzati; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'accoglimento del ricorso l'argomento normativo posto alla base, poiché il giudizio si fonda su accertamenti di fatto circa la disponibilità delle somme

  • artt. 1175 e 1375 cod. civ.

    Richiamati in ordine agli obblighi di correttezza e collaborazione contrattuale; la Corte non ha ritenuto provata una violazione di tali obblighi, posto che la disputa si risolve sulla valutazione della disponibilità delle somme e sulla legittimità dell'operato della banca in base agli accertamenti di merito

  • art. 1362 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente come principio ermeneutico per sostenere un'interpretazione letterale del contratto; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato specificamente in cosa consisterebbe l'errore di interpretazione e quindi la censura è inammissibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Norme di doglianza in cassazione utilizzate per dedurre violazione di norme e vizi di motivazione/omissione di fatto decisivo. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: n.3 perché la censura tentava di riesaminare fatti già accertati; n.4 perché la doglianza motivazionale era generica e non specifica; n.5 perché il cosiddetto "fatto decisivo" evocato dal ricorrente era in realtà un tema di valutazione documentale e non un fatto storico- fenomenico omesso

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato impropriamente dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha precisato che il richiamo a questa norma giustifica la cassazione solo se si deduce una violazione del principio del libero apprezzamento delle prove in presenza di una deroga normativa, cosa non avvenuta nel ricorso

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Norma che impone la specificazione dei documenti richiamati in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché il ricorrente non ha indicato puntualmente i documenti contestati né ne ha trascritto il contenuto, violando il requisito di ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, da parte del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, come previsto dalla normativa citata

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti: le valutazioni probatorie e gli accertamenti di fatto dei giudici di merito vincolano la Cassazione e rendono inammissibile il ricorso che si fonda su una diversa ricostruzione fattuale
  • Se si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., il "fatto" deve essere un accadimento storico-fenomenico omesso (non la semplice diversa valutazione di documenti o argomentazioni difensive)
  • In cassazione è necessario indicare con precisione i documenti che si ritengono non valutati o valutati erroneamente (art. 366, comma 1, n. 6): occorre citarli, localizzarli e, se utili, trascriverne i passi essenziali nel ricorso
  • Le censure sul vizio di motivazione devono essere specifiche: non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione è apparente o insufficiente, bisogna indicare esattamente i passaggi ritenuti carenti
  • Nel caso di titoli dematerializzati dati in pegno, il destino delle somme derivanti dalla conversione dipende dalla disponibilità effettiva delle somme al creditore pignoratizio o al debitore pignoratario: se le somme sono accreditate su un conto non nella disponibilità del pledgante, il creditore può giustificatamente utilizzarle per soddisfare il credito garantito
  • Alle doglianze di diritto (interpretazione delle norme o del contratto) in cassazione va affiancata una dimostrazione puntuale dell'errore giuridico; il mero dissenso sulla corretta esegesi del contratto non è sufficiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.