Cassazione Civile, Sentenza n. 7732/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contestazione riguardava l'accertamento IRES e IRAP per l'anno 2013: a) l'indeducibilità della quota di ammortamento al fondo svalutazione crediti relativa a crediti ceduti "pro solvendo"; b) l'illegittima deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili anche per crediti ceduti pro solvendo laddove permanga per il cedente il rischio di inadempimento, e ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto con le pubbliche amministrazioni quale contratto d'appalto, con conseguente possibilità di deduzione del costo del lavoro ai fini IRAP. L'Agenzia è stata condannata alle spese in favore della società, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 71 / art. 106
Gli accantonamenti iscritti nel fondo per rischi su crediti sono deducibili anche se il credito è stato ceduto "pro solvendo", nella misura in cui permane per il cedente il rischio di inadempimento; il requisito è il rischio effettivo per il cedente e non l'esistenza formale della titolarità del credito.
T.U.I.R., artt. 101 e 106 (citati dalla ricorrente)
Richiamati dalla parte ricorrente come presunte norme violate; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la deducibilità è valutata in base al rischio economico per il cedente, secondo la giurisprudenza interpretativa richiamata.
Art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata indebita attribuzione dell'onere probatorio alla contribuente e che la C.T.R. abbia adeguatamente motivato la valutazione probatoria circa il rischio di inadempimento.
Art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3 e n. 4
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e difetto di motivazione). Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi proposti dall'Agenzia ai sensi di queste disposizioni.
Art. 115, art. 116 c.p.c.
Principi relativi alla valutazione e al sindacato delle prove in sede giurisdizionale: la Corte ha ricordato che la scelta valutativa del giudice del merito circa le prove non è sindacabile in questa sede, salvo i casi di specifiche violazioni procedurali.
Art. 348-ter cod. proc. civ., comma quinto
Limite al sindacato della Corte di legittimità sulle valutazioni di fatto quando vi sia doppia conformità tra primo e secondo grado: la sentenza di appello è stata ritenuta non sindacabile sul punto fattuale relativo al rischio residuo del cedente.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente al giudice di merito di motivare anche mediante rinvio a precedenti conformi di merito; la C.T.R. ha utilizzato e richiamato un precedente tra le stesse parti per motivare la qualificazione contrattuale e la deducibilità IRAP.
Massime di principio
- Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti possono essere dedotti anche quando i crediti sono stati ceduti "pro solvendo", se dal quadro probatorio risulta che il rischio di insolvenza è rimasto, in tutto o in parte, a carico del cedente: la deducibilità dipende dalla presenza reale del rischio, non dalla mera titolarità formale del credito.
- In caso di cessione "pro solvendo" è necessario valutare se il trasferimento del rischio alla cessionaria sia effettivo e definitivo; se il rischio permane, il cedente può continuare a rilevare accantonamenti deducibili.
- L'onere della prova circa l'effettivo trasferimento del rischio grava sulle parti che allegano i fatti costitutivi; il giudice di merito valuta le prove e tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione, salvo errori di diritto o vizio di motivazione.
- Ai fini IRAP, la qualificazione giuridica del rapporto (es. appalto vs. altra tipologia contrattuale) è decisiva per stabilire la deducibilità del costo del lavoro: se il rapporto è qualificabile come appalto (anche alla luce di precedenti giurisprudenziali e di fatti concreti), il costo del lavoro può essere escluso dalla base imponibile IRAP.
- La motivazione del giudice di merito può validamente avvalersi del rinvio a precedenti conformi di merito (anche tra le stesse parti); chi impugna deve quindi contestare specificamente la sovrapponibilità del caso richiamato se intende mettere in discussione quella argomentazione.
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