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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7736/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso IRES per gli anni 2009-2011 in conseguenza della mancata deduzione dell'IRAP: la ricorrente sostiene che, ai fini della determinazione della quota di IRAP deducibile dall'IRES, debbano assumersi tutte le spese sostenute per il personale come risultanti nel conto economico e non ridurre l'importo in base a quanto indicato nel Modello 770 (con particolare riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi trattenuti/versati). L'Agenzia ha riconosciuto un rimborso parziale escludendo dalla deducibilità le somme trattenute e versate per i trattamenti previdenziali e assicurativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Unicredit Spa, ritenendo la motivazione della Commissione Tributaria Regionale lacunosa: la CTR non ha adeguatamente spiegato perché abbia adottato il riferimento alla dichiarazione IRAP e al Modello 770 invece che al conto economico, né ha esaminato l'argomento centrale della ricorrente circa la natura delle somme (se spese sostenute dalla società o trattenute dai dipendenti). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, Dl. n. 201/2011 (conv.)

    Riferimento normativo contestato dalla ricorrente: sostiene che l'art. 2 debba portare a considerare nella deduzione IRAP tutte le spese per il personale come risultanti dal conto economico; la CTR non ha chiarito il criterio adottato.

  • art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e alla deducibilità ai fini IRES; la questione è se la quota deducibile corrisponda alle voci contabili o agli importi dichiarati nei modelli fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamenti dei mezzi di impugnazione in Cassazione: n.3 per violazione di legge, n.4 per nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione.

  • art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; la Corte ha dato rilievo alle carenze motivazionali della CTR.

  • art. 132, comma 2, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia esposto compiutamente i motivi della decisione.

  • art. 111 Costituzione

    Richiama il principio del diritto al giusto processo e alla decisione fondata su motivazione adeguata; la Cassazione ha richiamato tale principio nell'accertare la motivazione insufficiente della CTR.

Massime di principio

  • Quando si contesta la deducibilità IRAP ai fini IRES, il giudice deve valutare espressamente se la quota deducibile derivi dalle voci contabili del conto economico o dagli importi risultanti dalle dichiarazioni fiscali (es. Modello 770/IRAP) e spiegare il motivo della scelta.
  • Deve essere distintamente esaminata la natura delle somme indicate: contributi a carico del datore di lavoro (spesa aziendale deducibile) versus somme trattenute e versate per conto dei dipendenti (che possono non costituire onere deducibile della società).
  • La documentazione contabile (libri paga, conto economico, buste paga, quietanze di versamento) e le dichiarazioni fiscali sono elementi probatori rilevanti; il giudice deve indicare quali documenti ha ritenuto decisivi e perché.
  • Una decisione che decide sulla base di formule assolute (es.: "non possono che essere quelli indicati nella dichiarazione") senza spiegare il percorso logico-giuridico è vulnerabile per carenza di motivazione e può essere cassata e rimessa al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In fase di contestazione amministrativa e giudiziaria, le parti devono porre e il giudice deve risolvere i punti essenziali: qualificazione giuridica dei flussi (a chi appartengono i fondi), metodo di calcolo della deduzione e confronto tra contabile e dichiarativo.
  • Se la questione presenta carattere di novità o rilevanza per l'orientamento, è probabile che i giudici richiedano motivazioni più articolate e, in assenza di queste, la Cassazione potrà disporre il rinvio per nuovo giudizio.

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