Cassazione Civile, Sentenza n. 7739/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella di pagamento (e della successiva intimazione) che risultava intestata alla Sardelli S.r.l., società incorporata in epoca antecedente alla notifica nella T.S.M. (società incorporante). Equitalia e l'Agenzia contestavano la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto nulla la notificazione eseguita alla società incorporata dopo la sua estinzione e aveva accolto il gravame della contribuente. Le questioni specifiche riguardavano (i) gli effetti della fusione per incorporazione sulla legittimazione alla notifica (art. 2504-bis/2504 c.c.), (ii) la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e la documentazione esibita dall'agente della riscossione (art. 2700 c.c., art. 26 d.P.R. 602/1973), (iii) l'ammissibilità dell'opposizione e i termini relativi alle intimazioni (art. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; art. 50 d.P.R. 602/1973) e (iv) la motivazione dell'atto tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia Sud S.p.A. sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso della T.S.M. contro la cartella notificata alla Sardelli S.r.l. La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e che la notificazione eseguita alla società estinta (Sardelli S.r.l.) non produce effetti nei confronti della società incorporante che non aveva ricevuto la cartella. La nullità della notifica dell'atto presupposto non è stata sanata. Sono state condannate Equitalia Sud e l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite (liquidate in € 4.000,00 ciascuna, oltre a € 200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15% ecc.). La Corte ha altresì richiamato gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2504-bis cod. civ.
La Corte richiama la disciplina sulle fusioni per incorporazione: l'incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e gli effetti giuridici della fusione devono essere valutati secondo la normativa vigente; la notifica eseguita dopo l'estinzione alla società incorporata è nulla rispetto alla incorporante
art. 2504 cod. civ.
Richiamato in combinato con la giurisprudenza: la previsione sull'estinzione della società incorporata è applicabile ratione temporis nelle fusioni, con conseguente inefficacia della notificazione alla società estinta
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiesto in relazione alla documentazione probatoria della notifica: la Corte valuta che la documentazione esibita dall'agente della riscossione non fosse idonea a dimostrare la regolare notifica della cartella alla parte legittimata
art. 2700 cod. civ.
Riferito alla prova della notifica e alle presunzioni relative alla consegna; la Corte ritiene che, nella fattispecie, non sia provata in modo idoneo la consegna ad un soggetto legittimato
art. 19 e art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riguardano l'ammissibilità e la trattazione delle opposizioni nei giudizi tributari; in tema di termini e di ammissibilità dell'opposizione la CTR aveva ritenuto correttamente ammissibile il ricorso della società dopo la ricezione della successiva intimazione
art. 50, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 602/1973
Normano l'intimazione di pagamento e le conseguenze derivanti da notifiche successive; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei criteri temporali e formali relativi alle intimazioni
art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.
Richiamato fra le norme processuali attinenti alle modalità di notifica e alle loro conseguenze processuali; assunto in rilievo nell'ambito della verifica della regolarità delle notifiche
L. 7 agosto 1990, n. 241 e Legge 27 luglio 2000, n. 212
Riferimenti normativi in tema di motivazione degli atti amministrativi e diritti del contribuente (statuto dei diritti); utilizzati per censurare - ove del caso - la motivazione degli atti tributari
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la Corte rileva gli effetti processuali e la sussistenza dell'eventuale obbligo dell'Equitalia al versamento aggiuntivo previsto dal comma 1-bis
art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nell'ambito delle questioni societarie e fiscali inerenti la posizione tributaria della società incorporata e dell'incorporante
Massime di principio
- La fusione per incorporazione comporta, di norma, l'estinzione della società incorporata: gli atti notificati alla società estinta dopo la fusione non producono effetti nei confronti della società incorporante, salvo che la notifica sia stata eseguita correttamente nei confronti della incorporante.
- L'agente della riscossione ha l'onere di provare in modo idoneo e documentale la regolare consegna della cartella di pagamento a soggetto legittimato: la mancata identificazione del consegnatario o l'assenza di prova certa determina la nullità della notifica.
- La nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella) non si sanerisce automaticamente con atti successivi se la parte legittimata non ha avuto tempestiva conoscenza e non ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- In presenza di pluralità di parti, i ricorsi devono rispettare le regole di pendenza e di conversione in impugnazioni incidentali: l'ordine temporale di notifica dei ricorsi può determinare la conversione automatica dell'impugnazione in incidentale.
- La verifica formale e temporale delle intimazioni è essenziale per l'ammissibilità dell'opposizione; l'interpretazione degli artt. 50 d.P.R. 602/1973 e 19 d.lgs. 546/1992 è determinante per stabilire la tempestività e la legittimazione ad impugnare.
- In casi simili conviene verificare preliminarmente la situazione societaria (data di fusione/cancellazione) e produrre documentazione che dimostri l'effettivo destinatario della notifica; in mancanza, è possibile ottenere l'annullamento della procedura di riscossione per nullità della notifica.
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