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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26592/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione a una società di factoring di un credito vantato verso l'azienda sanitaria, credito derivante da prestazioni di assistenza sanitaria rese in un arco temporale compreso tra il 1996 e il 2000. La cessionaria chiedeva il pagamento di una somma di circa 972.739,93 euro, oltre interessi moratori calcolati ai sensi degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, richiamati da una normativa regionale e da un accordo tra associazione di categoria e Regione, nonché la capitalizzazione degli interessi ai sensi degli artt. 1283 e 1224 c.c. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava il rigetto. Con il ricorso per cassazione la società incorporante deduceva: 1) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e degli atti amministrativi, sostenendo che la clausola dell'accordo del 29 marzo 1990 dovesse essere letta nel senso che il creditore poteva agire per l'esatto adempimento del meccanismo premiale, senza che ciò implicasse rinuncia al credito per interessi di mora; 2) in subordine, ulteriore violazione delle regole interpretative, assumendo che la lettura proposta fosse l'unica possibile; 3) violazione delle norme sugli interessi e sulla costituzione in mora, contestando la valutazione di merito secondo cui non vi sarebbero stati atti idonei a mettere in mora il debitore e deducendo anche che gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla notifica dell'atto di cessione del credito. Le resistenti eccepivano l'infondatezza e l'inammissibilità dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova interpretazione dell'accordo del 29 marzo 1990 e a rimettere in discussione un accertamento riservato al giudice di merito; ha escluso che l'eventuale rinuncia del creditore a far valere azioni per ritardo dei pagamenti sia di per sé incompatibile con l'art. 24 Cost. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, in quanto diretto ancora a censurare nel merito l'interpretazione della clausola contrattuale/amministrativa. Ha infine ritenuto il terzo motivo in parte fattuale e quindi inammissibile, perché volto a contestare la valutazione di merito sulla mancanza di atti di messa in mora e sul dies a quo degli interessi, e in parte irrilevante perché la corte territoriale non aveva negato l'esistenza del rapporto da cui derivava il credito, ma solo l'idoneità degli atti a integrare la mora. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di cassazione e, conseguentemente, alla statuizione di legge sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che i motivi, pur formalmente di diritto, miravano in realtà a contestare accertamenti e interpretazioni di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del testo negoziale/amministrativo; la Corte ha osservato che la censura tendeva a una rivalutazione dell'interpretazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile in cassazione perché diretta contro l'accertamento di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato per sostenere una lettura dell'accordo conforme alla conservazione degli effetti; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, trattando la censura come richiesta di nuova interpretazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come canone di buona fede nell'interpretazione; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché volto a una diversa lettura della clausola.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato insieme agli altri canoni interpretativi nella censura sugli interessi e sulla mora; la Corte lo ha considerato nel quadro di doglianze fattuali non proponibili.

  • art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Invocato quale fonte del tasso di interessi moratori/premiali; la Corte ha ritenuto che la sua applicabilità dipendesse dall'interpretazione dell'accordo e dagli accertamenti di merito.

  • art. 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Richiamato con l'art. 35 per fondare il saggio degli interessi; la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente perché l'interpretazione del titolo spettava al merito.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso che l'interpretazione dell'accordo nel senso sostenuto dal giudice di merito comportasse violazione del diritto di azione, rilevando che il privato può anche rinunciare al proprio credito.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per la costituzione in mora; la Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse negato in fatto l'esistenza di atti idonei a costituire in mora il debitore.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per il riconoscimento degli interessi moratori e sugli interessi scaduti; la domanda è stata respinta perché mancavano i presupposti fattuali e negoziali per la loro spettanza.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per la capitalizzazione degli interessi; la Corte non ha esaminato nel merito una diversa regola di calcolo perché ha rigettato le censure sulla base dell'inammissibilità e del difetto dei presupposti fattuali.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che un creditore privato può rimettere il debito senza violare l'art. 24 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o dell'atto amministrativo, perché l'accertamento del contenuto della volontà negoziale appartiene al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile quando la parte, sotto la veste formale dell'errore di diritto, mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento di fatto e la lettura della clausola compiuti dal giudice territoriale.
  • La pretesa applicazione di interessi moratori o di un tasso premiale richiede la verifica dei presupposti negoziali e fattuali che ne fondano la spettanza, compresa l'effettiva costituzione in mora quando la disciplina lo esiga.
  • La censura che contesti la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di atti idonei a costituire in mora il debitore è, di regola, inammissibile in cassazione se mira a un nuovo esame del fatto.
  • Il diritto di azione ex art. 24 Cost. non impedisce che un creditore privato possa rinunciare al proprio credito o a far valere determinate pretese, con riflessi anche sul piano processuale; l'interpretazione del titolo che presupponga tale rinuncia non è per ciò sola costituzionalmente illegittima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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