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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1486/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Con avviso di accertamento n. 13073 del 18 novembre 2009, la concessionaria del servizio di accertamento TARSU del Comune contestò alla società contribuente l'omessa denuncia per gli anni dal 2004 al 2008 relativa allo stabilimento industriale situato nel Comune. Dopo un sopralluogo del 30 ottobre 2009, nel quale era stata rilevata una superficie di 167 mq, l'avviso individuò una superficie tassabile di 1.283 mq e liquidò tributo, interessi e sanzioni. La società sostenne di produrre soltanto rifiuti speciali, smaltiti tramite ditte specializzate, e in subordine chiese di limitare la tassazione ai 167 mq destinati a servizi e spogliatoi. La CTP di Napoli respinse il ricorso il 30 gennaio 2012; la CTR della Campania respinse l'appello con sentenza depositata il 20 maggio 2013, ritenendo non provati i presupposti per escludere l'area dalla tassazione. La contribuente propose sette motivi: (1) mancata rilevazione d'ufficio della carenza di prova della convenzione attributiva del potere di accertamento alla concessionaria; (2) violazione dei limiti della delega al concessionario, che non avrebbe potuto determinare le tariffe né quantificare la tassa; (3) nullità dell'avviso per mancata allegazione delle norme regolamentari e contestazione della valutazione delle prove; (4) necessità di produrre il regolamento comunale, la delibera di approvazione e la prova della trasmissione al MEF; (5) violazione del contraddittorio e del comportamento procedimentale, per la divergenza tra la superficie rilevata e quella accertata e per il mancato nuovo sopralluogo; (6) illegittima inclusione delle superfici di deposito, che la società assumeva collegate alla produzione e allo smaltimento di residui speciali; (7) erronea condanna alle spese del grado di appello, non essendosi la concessionaria costituita in quel grado.

La decisione

La Corte ha respinto i primi sei motivi, accogliendo il settimo. Il primo è infondato: la titolarità del potere accertativo integra una questione di titolarità attiva del rapporto sostanziale, non rilevabile d'ufficio, e non era stata contestata nei precedenti gradi; la difesa di merito della contribuente era inoltre incompatibile con il disconoscimento della legittimazione della concessionaria. Il secondo è infondato: in presenza di una convenzione che affidi al concessionario anche l'accertamento, questi è titolare del relativo potere e della legittimazione sostanziale e processuale; nella specie la tariffa risultava invece determinata dalle delibere comunali. Il terzo è inammissibile nella parte in cui sollecita una nuova valutazione delle prove e comunque infondato, poiché il giudice di merito aveva potuto ricostruire gli elementi fattuali e normativi della controversia. Il quarto è infondato: le delibere comunali, atti generali soggetti a pubblicità legale, non dovevano essere allegate o prodotte, essendo sufficiente la loro menzione nell'avviso. Il quinto è infondato: non sussiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa; nella vicenda vi era comunque stato un contraddittorio tramite questionario e sopralluogo. Il sesto è infondato: il magazzino destinato a deposito dei rifiuti prodotti in altri locali del medesimo complesso aziendale è tassabile, e spettava alla contribuente dimostrare i presupposti dell'esclusione o della riduzione, prova ritenuta non fornita. Il settimo è fondato perché le spese d'appello non potevano essere liquidate in favore della concessionaria, che non aveva partecipato a quel grado. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese del giudizio d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione della prevalenza dei capi di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d’ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi.

    La titolarità del rapporto controverso è elemento costitutivo della domanda e chi agisce deve allegarla e provarla secondo i criteri ordinari, salvo che la controparte la riconosca o tenga una condotta difensiva incompatibile con il disconoscimento.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 52

    Ed invero, per consolidato orientamento di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie.

    Se il Comune affida con convenzione a un soggetto terzo anche il servizio di accertamento delle entrate locali, il potere di accertare spetta al concessionario, cui compete altresì la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie relative.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62

    In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un’area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell’unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione.

    Un magazzino che raccoglie rifiuti prodotti in altre aree del complesso aziendale non è escluso dalla superficie TARSU per il solo fatto che i rifiuti provengano da lavorazioni che generano residui speciali: i residui presenti nel deposito non sono, in quanto tali, residui del ciclo di lavorazione svolto in quell'area.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Ed invero, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    L'obbligo di allegazione all'avviso riguarda gli atti richiamati nella motivazione che il contribuente non conosce né può conoscere; non si estende agli atti comunali generali soggetti a pubblicità legale, dei quali è sufficiente la menzione.

  • L. n. 241/1990, art. 10

    Ed invero, come chiarito da Cass. S.U. n. 24823/2015, non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge.

    Nel procedimento tributario non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; per i tributi non armonizzati esso opera soltanto quando sia specificamente previsto dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Ed invero, la CTR ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese del grado di appello nonostante che in questo grado la MT non si fosse costituita (essendosi invece costituita in primo grado). Dette spese non potevano essere liquidate a favore di una parte che non aveva partecipato al grado di giudizio.

    Le spese del grado non possono essere liquidate in favore di una parte che non vi abbia partecipato.

Massime di principio

  • La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso attiene al merito e non è rilevabile d'ufficio; chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con il disconoscimento.
  • Quando il Comune affida mediante convenzione a un concessionario anche il servizio di accertamento dei tributi locali, il potere accertativo e la legittimazione sostanziale e processuale nelle relative controversie spettano al concessionario; la determinazione della tariffa resta distinta e, nel caso deciso, risultava stabilita dalle delibere comunali.
  • Gli atti comunali generali soggetti a pubblicità legale, richiamati nell'avviso di accertamento, si presumono conoscibili e non devono essere allegati; l'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente.
  • Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge.
  • Ai fini TARSU, un'area adibita a magazzino per i rifiuti prodotti in altri locali dello stesso complesso aziendale rientra nella superficie tassabile, poiché i residui depositati non sono residui del ciclo di lavorazione svolto nel magazzino.
  • Pur spettando all'Amministrazione la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente la prova delle condizioni che giustificano l'esclusione o la riduzione della superficie imponibile.
  • Non possono essere liquidate spese processuali in favore della parte che non ha partecipato al grado di giudizio cui le spese si riferiscono.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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