Sentenza del 26/09/2018 n. 22953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta dalla D. S.r.l. per gli anni d'imposta 2005 e 2006, sostenendo che alcune operazioni fossero oggettivamente inesistenti o sovrafatturate. Dopo che la C.T.R. aveva riconosciuto, integralmente o parzialmente, la legittimità delle detrazioni, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sulle presunzioni, sul valore probatorio del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e sull'adeguatezza della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rilevando che contestavano sostanzialmente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non la corretta applicazione delle norme. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la C.T.R. aveva esaminato in modo adeguato la questione della sovrafatturazione, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato, confermando la decisione favorevole alla D. S.r.l. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 25.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni anche mediante presunzioni, purché gli elementi indiziari siano valutati dal giudice secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo, ma l'Ufficio deve comunque fornire elementi idonei a sostenere la contestazione dell'inesistenza o dell'eccessività dei costi.
Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come direttamente compiuti, avvenuti in sua presenza o percepiti senza margini di valutazione. Le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale restano elementi probatori liberamente apprezzabili dal giudice.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La contestazione della valutazione del materiale probatorio e dell'iter logico seguito dal giudice di merito deve essere formulata, ove ammissibile, come vizio motivazionale e non come semplice violazione di legge. La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella adeguatamente motivata del giudice di merito.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ricorre solo in casi estremi. Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico e le ragioni della decisione, anche se non condivisa dalla parte.
Il principio del libero convincimento attribuisce al giudice di merito il potere di valutare le prove e gli indizi. Tale apprezzamento non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione coerente e non apparente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza totale o parziale delle operazioni fatturate, l'onere iniziale di dimostrare la fittizietà o la sovrafatturazione grava sull'Amministrazione stessa, anche mediante presunzioni.
- La regolarità formale delle fatture e della contabilità non impedisce l'accertamento, ma richiede all'Ufficio elementi concreti e coerenti per superare la presunzione di effettività delle operazioni.
- Il processo verbale della Guardia di Finanza non ha valore vincolante per tutte le valutazioni in esso contenute: fanno piena prova solo i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, mentre analisi, stime e conclusioni devono essere valutate insieme alle altre prove.
- Le sentenze penali o contabili relative ai medesimi fatti non vincolano automaticamente il giudice tributario; possono costituire elementi indiziari da ponderare nel complesso del materiale probatorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere utilizzata dal giudice tributario per verificare la congruità dei costi e l'eventuale sovrafatturazione, e i suoi risultati possono rendere non decisivi gli elementi presuntivi valorizzati dall'Amministrazione.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove: occorre individuare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei ristretti limiti previsti dalla legge.
- Una sentenza di merito non è affetta da motivazione apparente se esamina le questioni principali, indica le fonti del convincimento e rende comprensibile il percorso logico seguito, anche quando accoglie solo parzialmente le pretese del contribuente.
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