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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50495/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con cui si chiedeva la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata valutazione delle dichiarazioni auto- e etero-accusatorie rese davanti al PM e dei riconoscimenti fotografici relativi a soggetti di elevata caratura criminale, nonché per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari costituisca un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Il Tribunale del Riesame aveva motivato il rigetto segnalando il concreto pericolo di reiterazione del reato in considerazione: del breve periodo di custodia rispetto alla pena definitiva di sette anni, dei precedenti e della confessione dell'imputato circa la commercializzazione di ingenti quantità di eroina, e della circostanza che non è stata svolta alcuna attività investigativa basata sulle dichiarazioni rese dall'imputato, rendendo quindi inattestabile l'effettività di un contributo ai sensi dell'art. 73, comma 7. Conseguentemente è stata esclusa l'applicazione dell'attenuante e confermata l'inidoneità di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello avanti al Tribunale del Riesame; utilizzata proceduralmente come titolo dell'impugnazione della misura cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte afferma che tale valutazione è un giudizio di merito e, se supportata da motivazione logico-giuridica adeguata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Parametro richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare: il giudice deve ancorare la decisione a circostanze di fatto specifiche per dimostrare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 1 e comma 7

    Comma 1 richiamato in relazione al reato contestato (illecita detenzione/commercializzazione di stupefacenti). Il comma 7 (circostanza attenuante per chi fornisce un contributo effettivo) è interpretato dalla Corte come esigente l'effettività e verificabilità del contributo: occorre che le dichiarazioni abbiano prodotto risultanze investigative concrete e un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale; in mancanza di accertamenti e riscontri la circostanza non può essere riconosciuta.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990, comma 2

    Richiamato tra le imputazioni; la norma è parte del quadro fattuale-giuridico ma non è stata oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella motivazione sulla misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, determinando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, Disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti consequenziali da espletare in seguito alla decisione della Corte.

Massime di principio

  • La valutazione delle esigenze cautelari è essenzialmente un giudizio di merito: la Cassazione verifica solo la presenza di vizi logico-giuridici nella motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
  • Il pericolo di reiterazione si valuta sulla base di elementi concreti (precedenti, confessioni, quantità di stupefacente, possibilità di usare l'abitazione per il traffico) e giustifica il mantenimento di misure afflittive se adeguatamente documentato.
  • Le dichiarazioni auto- o etero-accusatorie e i riconoscimenti fotografici possono costituire motivo per attenuanti o per alleggerire la misura solo se producono un contributo effettivo alle indagini: sono richiesti accertamenti, riscontri e risultati concreti.
  • L'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 richiede l'effettività e la verificabilità del contributo del collaboratore; mere affermazioni non sufficiano senza indagini e riscontri operativi.
  • In assenza di attività investigativa collegata alle dichiarazioni rese dall'imputato, il giudice può legittimamente ritenere non verificata l'utilità delle stesse e rifiutare attenuanti o misure meno afflittive.
  • Chi impugna una decisione cautelare in Cassazione deve puntare su vizi di motivazione o violazioni di diritto evidenti: la mancanza di gradazione motivazionale o riferimenti concreti agli elementi di fatto è il profilo efficace per censura.
  • La discrepanza tra periodo di custodia cautelare già scontato e pena complessiva deve essere valutata concretamente; se non sproporzionata, non implica automaticamente sostituzione della misura.

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