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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07544/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere eseguite per un condominio. In sede arbitrale il credito dell'impresa per il saldo lavori era stato quantificato in euro 144.645,78 oltre IVA, come differenza tra prezzo complessivo dei lavori e somme già versate dal committente. L'impresa aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello chiedendone la nullità, sostenendo che gli arbitri avessero motivato in modo contraddittorio e/o insufficiente: pur richiamando l'art. 1657 c.c. per la determinazione del prezzo in mancanza di accordo, avrebbero poi utilizzato non il prezziario regionale vigente, ma un computo metrico di assestamento presentato dal condominio al Comune di Palermo, documento che secondo il ricorrente non sarebbe stato un criterio oggettivo di quantificazione. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la contraddittorietà della motivazione del lodo; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c., per avere escluso la nullità del lodo per difetto di motivazione sull'uso del computo metrico. La censura sostanzialmente mirava a rimettere in discussione i criteri usati dagli arbitri per determinare il corrispettivo dell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i due motivi inammissibili perché le doglianze non si confrontavano direttamente con la sentenza impugnata, ma riproponevano sostanzialmente le stesse censure già avanzate contro il lodo arbitrale. La Cassazione ha ribadito che, nel giudizio avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo, non può riesaminare direttamente il lodo, ma solo la decisione della Corte d'appello nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, nei casi ancora consentiti, alla motivazione della sentenza sul gravame. Ha inoltre osservato che l'azione di nullità del lodo ha natura di critica vincolata e introduce una fase rescindente, nella quale il giudice controlla soltanto la sussistenza dei vizi dedotti, senza riesaminare il merito delle pretese già decise dagli arbitri. Nel caso concreto la motivazione del lodo, come apprezzata dalla Corte d'appello, era stata ritenuta chiara e logicamente comprensibile, con esposizione sufficiente dei criteri di quantificazione del credito. La Corte ha anche rilevato che la doglianza, più che alla contraddittorietà della motivazione, tendeva a contestare la violazione dell'art. 1657 c.c., profilo peraltro non deducibile se il lodo non era impugnabile per violazione di regole di diritto ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in ragione della clausola compromissoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1657 c.c.

    richiama il criterio legale di determinazione del prezzo dell'appalto quando le parti non lo abbiano convenuto, con riferimento alle tariffe esistenti; la censura del ricorrente mirava a sostenere che non fosse stato correttamente applicato

  • art. 823, n. 5, c.p.c.

    prevede l'obbligo per gli arbitri di esporre sommariamente i motivi della decisione; la sua violazione può integrare un vizio del lodo solo se la motivazione manchi o sia incomprensibile o internamente contraddittoria

  • art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente l'impugnazione del lodo per mancanza di motivazione nei limiti in cui la motivazione sia del tutto assente o tale da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    la contraddittorietà rilevante come causa di nullità è solo quella che renda impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione arbitrale

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    limita l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto in presenza della specifica disciplina della clausola compromissoria richiamata dalla Corte territoriale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il controllo della Corte non si estende direttamente al lodo, ma riguarda la correttezza della decisione della Corte d'appello nei limiti dei motivi dedotti.
  • L'azione di nullità del lodo ha natura di critica vincolata: il giudice dell'impugnazione verifica soltanto i vizi tipizzati dedotti dalla parte e non può rivalutare il merito della controversia decisa dagli arbitri.
  • Il vizio di motivazione del lodo è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contraddizioni inconciliabili che impediscano di comprendere la ratio decidendi.
  • La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità non coincide con qualsiasi incongruenza argomentativa, ma solo con quella che renda impossibile ricostruire l'iter logico e giuridico seguito dagli arbitri.
  • Se la censura mira in sostanza a contestare il criterio di merito adottato dagli arbitri per la quantificazione del credito, essa non è veicolabile come vizio di nullità del lodo quando la clausola compromissoria esclude o limita l'impugnazione per violazione di regole di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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