Cassazione Civile, Ordinanza n. 34178/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso dell'IRAP versata dal 2001 al 2004, ritenuta non dovuta da un professionista avvocato. In primo grado il ricorso era stato accolto, salvo che per l'anno 2001; in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, valorizzando l'uso di beni e servizi propri e l'attività svolta in associazione con altri professionisti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nel caso concreto mancavano i requisiti dell'autonoma organizzazione richiesti per l'assoggettamento a IRAP: egli sarebbe stato mero collaboratore esterno di uno studio legale, privo di poteri direttivi o di responsabilità organizzativa, e avrebbe utilizzato soltanto beni messi a disposizione dallo studio (ufficio, pc, telefoni, segreteria).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il presupposto dell'IRAP per i professionisti ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre il livello meramente esecutivo. La CTR, invece, si era limitata a inferire l'esistenza dell'autonoma organizzazione dalla mera utilizzazione di beni e servizi e dall'associazione con altri professionisti, senza verificare i due requisiti decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
definisce il presupposto dell'IRAP come autonoma organizzazione, da verificare in concreto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
viene evocato dal ricorrente insieme all'art. 2 ai fini della disciplina del presupposto impositivo
richiamato nel fatto storico come base del concordato preventivo che aveva inciso sull'accoglimento parziale in primo grado
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, per i lavoratori autonomi e i professionisti, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente sia effettivamente responsabile della struttura organizzativa e non sia inserito in un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
- Non basta, per integrare il presupposto impositivo, il mero utilizzo di beni e servizi nello svolgimento dell'attività professionale: occorre verificare se i beni strumentali impiegati eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività senza organizzazione oppure se sia utilizzato lavoro altrui in modo non occasionale oltre prestazioni meramente esecutive.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto entrambi i profili rilevanti del presupposto IRAP; una motivazione che si limiti a formule generiche sull'esistenza di un'organizzazione non è sufficiente se non verifica la responsabilità organizzativa del professionista e l'effettivo superamento del minimo organizzativo.
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