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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34178/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso dell'IRAP versata dal 2001 al 2004, ritenuta non dovuta da un professionista avvocato. In primo grado il ricorso era stato accolto, salvo che per l'anno 2001; in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, valorizzando l'uso di beni e servizi propri e l'attività svolta in associazione con altri professionisti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nel caso concreto mancavano i requisiti dell'autonoma organizzazione richiesti per l'assoggettamento a IRAP: egli sarebbe stato mero collaboratore esterno di uno studio legale, privo di poteri direttivi o di responsabilità organizzativa, e avrebbe utilizzato soltanto beni messi a disposizione dallo studio (ufficio, pc, telefoni, segreteria).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il presupposto dell'IRAP per i professionisti ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre il livello meramente esecutivo. La CTR, invece, si era limitata a inferire l'esistenza dell'autonoma organizzazione dalla mera utilizzazione di beni e servizi e dall'associazione con altri professionisti, senza verificare i due requisiti decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, per i lavoratori autonomi e i professionisti, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente sia effettivamente responsabile della struttura organizzativa e non sia inserito in un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
  • Non basta, per integrare il presupposto impositivo, il mero utilizzo di beni e servizi nello svolgimento dell'attività professionale: occorre verificare se i beni strumentali impiegati eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività senza organizzazione oppure se sia utilizzato lavoro altrui in modo non occasionale oltre prestazioni meramente esecutive.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto entrambi i profili rilevanti del presupposto IRAP; una motivazione che si limiti a formule generiche sull'esistenza di un'organizzazione non è sufficiente se non verifica la responsabilità organizzativa del professionista e l'effettivo superamento del minimo organizzativo.

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